Quella in busta paga a dicembre 2021 sarà per alcuni una tredicesima mensilità più povera: gli eventuali mesi di cassa integrazione incidono infatti sul calcolo dell’importo. Nel caso in cui il datore di lavoro sia ricorso alla CIG (anche con causale Covid-19), le regole per calcolare la mensilità aggiuntiva di fine anno variano a seconda che si tratti di sospensione a zero ore oppure di riduzione di orario.
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Tredicesima con CIG a zero ore
L’integrazione salariale corrisposta dall’INPS o altri enti previdenziali comprende anche la quota di retribuzione destinata alla tredicesima, per tutte le ore in cui il lavoratore è messo in cassa integrazione. Dunque non è prevista maturazione di retribuzione differita. E quindi, a fine anno, dalla tredicesima si scalano i mesi in cui l’attività di lavoro risulta sospesa causa CIG. Con la conseguenza di un importo complessivo ridotto, pari alla somma degli importi maturati ogni mese durante il periodo di lavoro effettivo svolto nell’anno.
Tredicesima con CIG a orario ridotto
Nel caso in cui la cassa integrazione disposta per il lavoratore abbia comportato soltanto una riduzione dell’orario di lavoro, i relativi periodi generano due quote di tredicesima:
- sia quella per le ore effettive di lavoro (maturate anche in malattia, infortunio, ecc.),
- sia quelle relative ai periodi di cassa (con parziale integrazione salariale).
In questo caso, però, il datore di lavoro deve verificare se l’80% della retribuzione non supera il massimale orario di integrazione: solo in questo caso sarà corrisposta anche una parte delle mensilità aggiuntive fino al limite del massimale. Ricordiamo che da gennaio 2022 interviene la riforma degli ammortizzatori sociali, con una serie di modifiche anche per quanto riguarda l’ambito di applicazione e le modalità di calcolo, della cassa integrazione.