I lavoratori fragili hanno diritto al pagamento della quarantena come degenza ospedaliera fino al 15 ottobre 2020. E dal 16 ottobre al 31 dicembre, allo smart working oppure alla formazione professionale.
Sono alcune delle precisazioni contenute in due messaggi INPS che mettono ordine in una materia complessa, anche in considerazione del proliferare di norme in materia che si sono succedute con i diversi provvedimenti anti Covid.
Assenza come degenza ospedaliera
I lavoratori fragili sono coloro che hanno disabilità gravi (in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), oppure patologie che comportano un alto livello di rischio in presenza del Coronavirus (immunodepressione, malattie oncologiche, terapie salvavita).
Inizialmente, il decreto Cura Italia (18/2020, articolo 26) ha previsto l’equiparazione con la degenza ospedaliera fino al 30 aprile scorso, poi è intervenuto il decreto Rilancio (34/2020) che ha esteso la regola fino al 31 luglio, e infine il decreto Agosto (dl 104/2020) ha stabilito l’ulteriore proroga al 15 ottobre. Quindi, spiega l’INPS nel messaggio 4157 del 2020, l’equiparazione alla degenza ospedaliera si applica ai periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
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Ci sono ulteriori precisazioni utili contenute nel messaggio INPS 3653/2020. La quarantena deve essere certificata dal medico. L’equiparazione alla malattia o alla degenza ospedaliera nel caso dei soggetti fragili, non scattano nel caso in cui invece la quarantena sia stabilita da un’ordinanza amministrativa.
«In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica».
Smart working per lavoratori fragili
Ci sono poi una serie di precisazioni sul diritto allo smart working per i lavoratori fragili. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 26 del Cura Italia prevede che, dal 16 ottobre 202 al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgano «di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto).
Quindi, è previsto che il datore di lavoro debba riconoscere il diritto allo smart working a questi lavoratori utilizzando tutti gli strumenti che il contratto prevede (come il cambio di mansioni, o un periodo di formazione).
L’INPS, nel messaggio 3653/2020, evidenzia anche che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, «non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera».
Di conseguenza, «non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, perchè «in tale circostanza non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione».
In sintesi, se il lavoratore fragile è in smart working non si può chiedere all’INPS la malattia, e di conseguenza l’equiparazione alla degenza ospedaliera. Se invece il lavoratore è impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa, l’equiparazione è prevista fino al 15 ottobre scorso.
Successivamente a questa data, e fino al 31 dicembre prossimo, il datore di lavoro è tenuto a verificare tutte le ipotesi contrattualmente previste per consentire lo smart working.