Potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% i datori di lavoro che assumeranno forza lavoro femminile nei settori e nelle professioni individuati dal Ministero del Lavoro per la forte disparità tra uomini e donne che supera almeno del 25% il valore medio annuo.
Si tratta degli incentivi all’assunzione previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) per il 2021. Il decreto ministeriale che individua i settori e le professioni a maggiore rischio di disparità occupazionale e di genere in relazione alla media annua del 2019 è il DM n. 234/2020 pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro nei giorni scorsi. Vediamo tutto nel dettaglio.
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Riforma Fornero: incentivi all’assunzione
L’agevolazione spetta:
- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e a termine;
- per le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (c.d. stabilizzazione).
Ai datori di lavoro, imprese, professionisti e cooperative di lavoro anche in caso di rapporti instaurati a part-time e per l’assunzione a scopo di somministrazione di lavoro. Risultano invece esclusi i rapporti di lavoro ripartito, domestico e intermittente, ovvero a chiamata.
Gli assunti dovranno essere:
- uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donne di ogni età con professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Lo sgravio è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per la durata di:
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe);
- 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione effettuata a termine.
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Disparità di genere: settori e professioni
L’ultima ipotesi è frutto del regolamento della Commissione Europea 800/2008 ed è stata resa operativa dal succitato decreto ministeriale n. 234/2020.
Nel 2020 sono stati individuati gli stessi settori del precedente anno caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere uomo/donna (superiore del +25% rispetto al 2019) :
- agricoltura;
- costruzioni;
- acqua e gestione dei rifiuti;
- industria estrattiva;
- manifatturiera ed energetica;
- i servizi di trasporto e magazzinaggio;
- informazione e comunicazione;
- servizi generali delle PA.
Tra le professioni rientrano quest’anno anche membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale, mentre escono gli specialisti della salute.