Tratto dallo speciale:

Divieto di licenziamenti: come funziona

di Anna Fabi

Pubblicato 29 Ottobre 2020
Aggiornato 31 Ottobre 2020 07:01

Stop licenziamenti per motivi economici, individuali o collettivi, blocco di procedure pendenti e casi di esclusione: ecco la norma nel Decreto Ristori.

Divieto di licenziamenti fino al 31 gennaio 2021, indipendentemente dal fatto che l’azienda utilizzi o meno ammortizzatori sociali con causale Covid: la proroga è contenuta nel dl Ristori, e sostanzialmente non consente procedure collettive di ristrutturazione e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Viene quindi riproposto lo stop dei licenziamenti per motivi economici, anche nelle aziende che usano gli ammortizzatori sociali, oppure i benefici contributivi previsti per chi non fruisce della nuova cig.

=> Blocco licenziamenti: proroga al 31 gennaio 2021

La norma sul divieto di licenziamenti, peraltro ampiamente attesa, è contenuta nell’articolo 12 del decreto 137/2020, commi 9 e 10. Sospende fino al 31 gennaio 2021:

  • procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991: mobilità, licenziamenti collettivi, riduzione del personale.
  • Procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: licenziamenti individuali per motivi economici, in base all’articolo 3 della legge 604/1966.
  • Procedure in corso di licenziamento per giustificato motivo oggetti nelle aziende oltre i 15 dipendenti (articolo 7 legge 604/66).

Ci sono delle eccezioni. Il divieto di licenziamenti non si applica nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
  • liquidazione senza cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a questi lavoratori spetta la Naspi.
  • Fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, o quando ne sia disposta la cessazione. In caso di esercizio provvisorio per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti nei settori che chiudono.

Attenzione: questa norma supera le precedenti limitazioni, in base alle quali il divieto di licenziamenti sussisteva solo in presenza delle fruizione di ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo per le aziende che non utilizzano la nuova cig del decreto Ristori. Restano questi divieti di licenziamento, ma non sono più gli unici, essendo lo stop esteso a tutte le imprese fino al prossimo 31 gennaio.