Il diritto allo smart working dei genitori nel caso in cui i figli siano a casa da scuola si applica ora ai genitori di studenti fino ai 16 anni (e non più 14), e non solo in caso di quarantena ma anche se viene decisa la DAD, didattica a distanza. Lo prevede il Decreto Ristori, che introduce nuovi strumenti di flessibilità sulla conciliazione famiglia lavoro per i genitori con figli a scuola.
Il congedo straordinario resta retribuito solo fino ai 14 anni, mentre dai 14 ai 16 viene previsto, ma senza retribuzione. Vediamo tutto.
Smart working
La possibilità per uno dei due genitori, alternativamente, di avere lo smart working se il figlio è in quarantena da scuola in seguito a provvedimento dell’autorità sanitaria, prevista dal decreto agosto, viene estesa ai figli fino a 16 anni (prima il limite di età era 14). Lo prevede l’articolo 22, comma 1, del decreto 137/2020. In base al quale, quindi, la nuova norma che si applica è la seguente:
Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. Oppure se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Altra novità del decreto Ristori riguarda il diritto allo smart working per i genitori con i figli in didattica a distanza, che quindi seguono le lezioni restando a casa. Anche in questo caso, il figlio convivente deve avere meno di 16 anni. Dunque, smart working:
nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
Ricordiamo che il Dpcm del 24 ottobre, che contiene le nuove misure restrittive per le imprese, torna a raccomandare fortemente il lavoro agile a tutte le attività che lo consentono, in qualsiasi azienda. E lo conferma per le pubbliche amministrazioni almeno per il 50% dei dipendenti con mansioni compatibili.
Lo smart working in modalità semplificata (senza accordo sindacale) è praticabile fino al 31 dicembre 2020.
=> Smart working, regole del Dpcm per imprese e PA
Congedo parentale
Se il lavoro dei genitori non consente lo smart working, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, o nel caso di attività didattica a distanza. Si tratta di un congedo parentale con causale Covid retribuito al 50%. I genitori di figli fra 14 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro, ma senza indennità. Nel periodo di congedo il lavoratore non può essere licenziato e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. In pratica, per i genitori di figli da 14 a 16 anni c’è il diritto a un congedo non retribuito.
Didattica a distanza
Ricordiamo infine che per la didattica a distanza vengono stanziate nuove risorse (articolo 21 del decreto Ristori), da utilizzare per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti meno abbienti, alle persone con disabilità. Sarà un decreto del ministero dell’Istruzione a ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche, in base al numero di studenti e al contesto socio-economico delle famiglie.