Tratto dallo speciale:

Esoneri e proroga contributi nel decreto Ristoro

di Barbara Weisz

29 Ottobre 2020 13:37

logo PMI+ logo PMI+
DL Ristori: esonero contributi per imprese che non chiedono la cig e in Agricoltura, proroga versamenti di novembre per quelle toccate dal Dpcm 24 ottobre.

Esonero contributivo per una mese per le imprese che non utilizzano la cassa integrazione e per l’agricoltura, proroga della scadenza per i versamenti dei datori di lavoro  nei settori colpiti dalle nuove restrizioni per arginare il contagio del Coronavirus. Sono le agevolazioni contributive previste dal decreto Ristori, per alleggerire l’impatto economico delle misure anti Covid.

Lo sconto contributivo per le imprese che non usano la nuova cig è la riproposizione dell’analogo misura già prevista dal DL Agosto, con la differenza che viene ora riproposte per un periodo più breve, 4 settimane. L’agevolazione per le imprese colpite dal lockdown del commercio è invece una novità, prevista per risarcire le categorie colpite dai nuovi obblighi di chiusura o riduzione dell’attività, e riguarda i contributi di novembre. Vediamo tutto.

=> Nuovo Dpcm anti-Covid: chiusure fino al 24 novembre

Esonero contributi senza cig

Spetta «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti« di nuova cig previsti dal Decreto Ristori (sono sei settimane di nuova cassa, da utilizzare fra metà novembre e fine gennaio). E’ riconosciuto «per un periodo massimo di quattro settimane (che si sommano a quelle eventualmente già utilizzate in base al Decreto Agosto), fruibili entro il 31 gennaio

2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020».

In parole semplici, c’è un esonero contributivo di quattro settimane, su un numero di ore pari a quelle della cig di giugno per le imprese che non utilizzano la nuova cassa Covid introdotta con il DL Ristori. Vanno utilizzate entro il 31 gennaio 2021. Si sommano ai quattro mesi di analoga agevolazione sui contributi prevista dal dl agosto. Il meccanismo è lo stesso, e va a premiare la aziende che avevano applicato la cassa Covid nel primo semestre, ma non richiedono i nuovi ammortizzatori sociali.

C’è poi una misura specifica che riguarda i datori di lavoro che avevano chiesto l’esonero contributivo del Decreto Agosto, rinunciando alla relativa cig, ma ora vogliono utilizzare gli ammortizzatori del decreto Ristori. Ebbene, in questo caso c’è incompatibilità, nel senso che il ricorso all’ammortizzatore sociale non si può sommare all’esonero contributivo, ma comporta solo la rinuncia ai periodi di agevolazione non ancora goduti. Quindi, le imprese che stanno utilizzando l’esonero contributivo del dl agosto e vogliono fruire della cig Covid del decreto rilancio, devono rinunciare alla frazione «di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale».

Proroga contributi commercianti

Viene prorogato il pagamento dei contributi del mese di novembre per tutti i datori di lavoro la cui attività è stata chiusa o ridotta con il Dpcm del 24 ottobre. Effettueranno il versamento entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo (sempre con prima rata entro il 16 marzo).. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Esonero contributi agricoltura

Le imprese dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura, compresi i produttori di vino e birra hanno un esonero sui contributi previdenziale di novembre. Lo possono applicare anche imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Non sono dovuti i seguenti contributi:

  • versamenti che i destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
  • Versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 per gli iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»: in questo caso, l’esonero è pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’intero 2020.
  • Versamenti in scadenza al 16 giugno 2021 per i datori di lavoro che pagano la contribuzione dovuta sulla retribuzione di novembre, ricadente nel quarto trimestre 2020 sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre, da trasmettere entro la fine di dicembre 2020.