I lavoratori che hanno diritto alle indennità di mille euro previste dal decreto Agosto, come gli stagionali del turismo, se hanno già incassato precedenti bonus del Cura italia e del dl Rilancio riceveranno anche il nuovo bonus direttamente sul conto. gli altri aventi diritto che non hanno mai chiesto l’indennità, devono invece presentare domanda all’INPS, che avvia le procedure e pubblica le istruzioni. le indicazioni sono contenute nella circolare 125/2020.
=> Chiarimenti INPS sui Bonus Covid nel Decreto Agosto
La domanda all’INPS si presenta esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell’INPS. In alternativa, si può presentare la richiesta al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
L’indennità del decreto agosto (articolo 9, comma 1, del decreto legge 104/2020), spetta a lavoratori che non siano titolari di pensione diretta, NASPI, rapporto di lavoro dipendente. Non concorre alla formazione del reddito, non comprende l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Nel dettaglio, spetta a:
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che fra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.