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Maggiorazione invalidi civili: istruzioni e pagamenti al via

di Alessandra Gualtieri

29 Ottobre 2020 09:11

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Istruzioni di domanda, quando necessaria, per la maggiorazione ai pensionati invalidi civili totali: necessario un conto per accrediti oltre i mille euro.

In merito all’applicazione del cosiddetto incremento al milione, spettante al compimento del diciottesimo anno di età ai soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti e e precisazioni con il Messaggio n°3960 del 28/10/2020, dopo aver già fornito – con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 – le prime indicazioni operative sull’attuazione della nuova norma.

In particolare, si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di pagamento della maggiorazione nei confronti di invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi.

Il riferimento normativo è il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso ai maggiorenni il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (prima spettante ai soggetti con più di sessanta anni), agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o ai titolari della pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Riconoscimento d’ufficio

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi già titolari di pensione non devono fare nessuna domanda di maggiorazione: viene riconosciuta d’ufficio. L’aumento viene corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messi in pagamento anche gli arretrati dal 20 luglio 2020.

L’importo spettante per il 2020 è di 651,51 euro per 13 mensilità, se i beneficiari rientrano nel tetto massimo di reddito di 8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati.

Domanda di ricostituzione

Se i redditi dei titolari di pensione hanno invece subito variazioni nel corso del 2020 che impattano sui requisiti richiesti, sarà necessario presentare domanda di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi agli sportelli della sede territoriale di competenza o anche ad un patronato abilitato a prestare assistenza. Una volta effettuata la ricostituzione, si procederà con la verifica del diritto alla maggiorazione e al riconoscimento del beneficio.

Importi superiori ai mille euro

Le pensioni di importo superiore ai mille euro saranno accreditate su conto corrente postale o bancario, libretto postale o carta prepagata abilitata.

Quindi, i soggetti che percepiscono la pensione in contanti e che a causa della maggiorazione riceveranno un importo mensile superiore a tale limite di legge, se non già titolari di un conto dovranno provvedere in tal senso, comunicandone poi l’IBAN per l’accredito della pensione.

Per la comunicazione, ci si potrà rivolgere all’ufficio postale o allo sportello bancario dove è già instaurato il rapporto finanziario (che inoltreranno poi comunicazione all’INPS) oppure si potrà utilizzare l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” (anche rivolgendosi ad un intermediario abilitato).