L’INPS versa direttamente il TFR ai dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione delle aziende in crisi e che si sono avvalse dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto. Si tratta dei datori di lavoro che, in base all’articolo 44 del dl 109/2018, hanno chiesto e ottenuto dal Ministero dal Lavoro la cig per i dipendenti e il contestuale esonero dal pagamenti delle quote di liquidazione. La norma agevolativa si applica dal 28 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, anche nel caso di procedura concorsuale.
A seconda delle caratteristiche dell’azienda e delle scelte del lavoratore, l’INPS provvederà a trasferire il TFR (trattamento di fine rapporto) nei fondi di previdenza oppure al pagamento diretto al lavoratore. Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio 3920/2020.
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Sono i curatori fallimentari o i commissari straordinari a dover presentare domanda all’INPS, utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto, scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione ai sensi dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018.
Si può presentare domanda anche in formato “xml” da trasmettere con protocollo File Transfer Protocol (FTP), seguendo le istruzioni allegate al messaggio INPS. In ogni casi, è prevista la possibilità di effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda.
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La domanda si presenta a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. In ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese fallite o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze.
Il versamento o l’accredito delle quote di TFR avviene al termine della cassa integrazione, in un’unica soluzione, dopo tutte le verifiche da parte dell’istituto di previdenza.