Con la Risposta n. 490/2020 l’Agenzia ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare al contributo aziendale al riscatto laurea dei dipendenti come incentivo all’esodo volontario dei lavoratori versato dal datore direttamente all’INPS.
=> Riscatto di laurea: contributi sempre deducibili
L’azienda ha interpellato le Entrate avendo intenzione di sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per la cessazione volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, offrendo come incentivo all’esodo, qualora possibile, una somma pari ad un massimo di 12 mensilità della RAL finalizzata al riscatto agevolato del corso di laurea.
L’istante chiedeva conferma della possibilità di dedurre l’onere ai fini IRPEF ed IRES. Vediamo dunque quando e se gli incentivi all’esodo sotto forma di contributo al riscatto di laurea sono deducibili ai fini IRES ed IRPEF.
=> Professioni con laurea abilitante: approvato il Ddl
Incentivo all’esodo e deducibilità IRES
Le Entrate hanno confermato la deducibilità ai fini IRES delle somme riconosciute al lavoratore per il riscatto agevolato del corso di laurea come forma di incentivo economico per la risoluzione consensuale del rapporto.
Tali somme risultano deducibili come componenti negative del reddito di impresa trattandosi di somme che rappresentano un costo del lavoro per l’impresa e che hanno una specifica connessione con il rapporto di lavoro.
=> Riscatto laurea e contributi detraibili per il genitore
Incentivo all’esodo e deducibilità IRPEF
Diversa la situazione della deducibilità ai fini IRPEF dell’importo contributivo a titolo di riscatto della laurea. Per le Entrate la deduzione dal reddito di lavoro dipendente dell’incentivo all’esodo sotto forma di riscatto di laurea non è possibile in quanto il comma 2 dell’articolo 19 del Tuir esclude dalla base imponibile i soli contributi obbligatori e non quelli facoltativi.
In più, precisa il Fisco, l’onere contributivo versato a titolo di incentivo all’esodo va assoggettato a tassazione separata con l’aliquota applicata al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).