Le imprese che hanno chiesto la cassa integrazione prevista dal decreto Agosto (le ulteriori 18 settimane) in data successiva alle scadenze originarie previste dalla norma, quindi dopo il 31 agosto o il 30 settembre, si vedranno accolta la richiesta dall’INPS se è stato rispettato il nuovo termine decadenziale, prorogato dal dl 125/2020 al 31 ottobre.
La precisazione è contenuta in un messaggio INPS che, in considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini per le domande di CIG (sia quelle previste dal DL Rilancio, sia le ulteriori settimane del DL Agosto) fornisce un riepilogo delle nuove scadenze, dopo la proroga stabilita dal decreto di ottobre sull’emergenza Coronavirus.
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Di fatto, tutte le scadenze che in base alle disposizioni originarie relative a cassa ordinaria, in deroga, e assegno ordinario erano fissate da luglio in poi, vengono prorogate al 31 ottobre. Restano validi i termini a regime, per cui la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Significa che, ad esempio, possono essere presentate entro il 31 ottobre anche domande relative a periodi di cassa integrazione iniziati nello scorso mese di giugno: la scadenza originaria in questi casi era il 31 luglio, termine prorogato prima dal decreto agosto e poi dal decreto ottobre.
Possono ricadere nella nuova scadenza del 31 ottobre anche domande relative a periodi precedenti, che in base alla legge di conversione del DL Rilancio (77/2020) scadevano il 15 o il 17 luglio (sono le ulteriori 9 settimane previste dal DL Rilancio). Ecco il riepilogo INPS: