Con Messaggio INPS n.3647 del 9 ottobre, arrivano le istruzioni in merito al riconoscimento del c.d. “incremento al milione” per i maggiorenni titolari di pensione di inabilità oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), riguardante il diritto a un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, precedentemente previsto solo dopo i 60 anni.
Importo
Dopo aver fornito le regole per quanto concerne i beneficiari invalidi, infatti, con il nuovo provvedimento di prassi l’Istituto di previdenza illustra le modalità di presentazione della domanda per gli inabili ammessi al beneficio, segnalando anche che, ai fini della determinazione dell’importo spettante, si deve tenere conto degli aumenti di perequazione tempo per tempo intervenuti (di cui al paragrafo 2 della circolare n. 107 del 23 settembre).
Beneficiari
Per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, i limiti di reddito (comma 5, articolo 38, legge 448/2001):
- non coniugato, 6mila 713,98 euro annui;
- coniugato (non effettivamente e legalmente separato), se il reddito è cumulato con quello del coniuge, 12mila 691,77 euro (6mila 713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale).
Domanda
La domanda può essere presentata accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo aver selezionato “Ricostituzione”, si devono selezionare le seguenti voci.
- Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
- Prodotto: REDDITUALE
- Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
I titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre, si vedranno riconosciuta la decorrenza dallo scorso primo agosto solo su espressa richiesta (si intende rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020), indicando nel campo Note della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
Si precisa che per i soggetti che risultino titolari sia di prestazione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.
Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 o che hanno un ricorso pendente per il riconoscimento di tale prestazione per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020 accedendo nuovamente alla domanda online e allegando il modello AP11 prestazioni accessorie entro il 30 ottobre 2020.
Gli assicurati che invece presentano domanda per la prima volta possono chiedere contestualmente la maggiorazione selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l’aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al ‘milione’ Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.