Interessanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/E/2020.
Si tratta della possibilità per le aziende di erogare ai propri dipendenti utilità a carattere premiale ed incentivante legate al raggiungimento di uno specifico obiettivo economico di fatturato, dettagliatamente specificate nei Regolamenti aziendali di welfare che non vadano a concorere, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di lavoro ai fini IRPEF.
In merito viene precisato dal Fisco che se i bonus hanno finalità retributive, ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori, l’esenzione non può trovare applicazione.
Vediamo nel dettaglio la spiegazione fornita dalle Entrate basata sulla normativa di riferimento (l’articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, del Tuir) e sui propri documenti di prassi.
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Benefit non imponibili
Nella risoluzione, le Entrate ricordano i benefit che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:
- il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico, anche se relativi ai familiari fiscalmente a carico, come già precisato con la circolare n. 5/2018, che le altre utilità aventi finalità ricreative (come “Cinema”, “Musei”, “Palestre”, “Parchi divertimento”, “Abbonamenti a riviste”, nonché le “Soluzioni di viaggio e cofanetti”). Questo a patto che al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o meno all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione;
- i servizi “Benessere“, “Cura alla persona” e i “Corsi di formazione” aventi finalità educative e/o formative organizzati da strutture qualificate, purché i benefit siano riconducibili a una finalità ricreativa e/o di svago, ovvero a finalità educative e di istruzione;
- i rimborsi spesa per “le rette di iscrizione e frequenza materna dal nido all’università“, i “Master universitari”, i “Libri, scolastici”, la “Mensa scolastica” (esclusa quella universitaria), le “Gite scolastiche”, lo “Scuolabus, Pre e dopo scuola”, la “Babysitting“, i “Campi estivi“, “l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti” e anche i voucher per “food”, “benzina” e “shopping”, a patto che essi non superino i 258,23 euro.
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Benefit che concorrono al reddito
Diverso il caso di benefit che prevedano la consulenza veterinaria telefonica per animali domestici, poiché all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir che prevede la possibilità di non far concorrere al reddito di lavoro dipendente, l’utilizzazione delle opere e dei servizi aventi finalità di assistenza sociale e sanitaria offerti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, non vengono citati gli animali domestici.
Il credito welfare destinato quale “contributo azienda su interessi per finanziamenti”, ad esempio mutui e prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente nei limiti previsti dall’articolo 51, comma 4, del Tuir.
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Deducibilità IRES
La deducibilità dall’IRES dei costi sostenuti dalla società per l’attuazione del Piano welfare è riconosciuta dall’articolo 95 del Tuir e l’Amministrazione non trova non rileva alcun ostacolo nei casi in cui le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, ovvero non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.