NASpI e DIS-COLL: proroga e domanda in casi particolari

di Alessandra Gualtieri

30 Settembre 2020 06:22

Proroga indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: procedura standard e casi particolari, come l'accordo collettivo aziendale o la domanda di pensione.

Con la Circolare n°111 del 29 settembre, l’INPS fa il punto sulla 9/09/2020 sulla proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo 1° maggio – 30 giugno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Prevista dall’articolo 5 del DL 104/2020 (Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e subordinata alla presenza dei requisiti e delle condizioni indicate nell’articolo 92 del decreto stesso, la proroga non richiede alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sua estensione.

Le indennità NASpI e DIS-COLL, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura e pertanto subiscono un analogo trattamento fiscale.

Beneficiari

Per l’accesso alla proroga NASpI e DIS-COLL il percettore del sussidio di disoccupazione non deve essere beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia);
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Le prestazioni sono cumulabili con le indennità COVID-19 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle indennità di disoccupazione stesse. Sono altresì incompatibili anche le indennità onnicomprensive e il bonus marittimi introdotti dal Decreto Rilancio, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, dello stesso decreto.

N.B. La proroga spetta anche ai soggetti che hanno già beneficiato della prima estensione del sussidio, disposto dall’articolo 92 del Decreto Rilancio.

In generale, restano ferme le consuete cause di decadenza e sospensione dal beneficio in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la DIS-COLL) e di riduzione del sussidio in caso di cumulo con reddito da lavoro dipendente o autonomo.

=> NASpI e prestazioni INPS senza modello di verifica IBAN

Casi particolari

Nel caso specifico in cui l’accesso alla NASpI sia legato ad un accordo collettivo aziendale di risoluzione del rapporto di lavoro, i dipendenti sono invece tenuti a presentare domanda, allegando l’accordo aziendale e la documentazione che ne attesta la propria adesione.

Nel caso in cui invece il percettore delle prestazioni maturi i requisiti per la pensione durante il periodo di proroga, le predette indennità non saranno erogate ed eventuali somme indebitamente erogate saranno poi recuperate.

Ancora: se un beneficiario della proroga aveva nel frattempo fatto domanda di APe Social o pensione Precoci (domanda di certificazione ) non si vedrà riconosciute le due mensilità aggiuntive (temporaneamente sospese) e avrà tempo fino al 31 ottobre per manifestare piuttosto la volontà di avvalersi dell’estensione del sussidio di disoccupazione (inviando il modello NASpI-Com), con le conseguenze del caso.