L’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno utilizzato la cassa integrazione con causale Covid del Cura Italia ma non chiedono gli ulteriori ammortizzatori del decreto Agosto si applica anche alle imprese che hanno usato l’ammortizzatore sociale in luglio. La precisazione è contenuta nella circolare applicativa INPS 105/2020 sull’agevolazione prevista dall’articolo 3 del dl 104/2020.
Il documento di prassi identifica aventi diritto e misura dell’agevolazione, mentre non contiene le istruzioni operative per l’utilizzo (compilazione delle dichiarazioni contributive e via dicendo), che arriveranno con un successivo messaggio.
=> Dl Agosto: come funzionano nuova CIG ed esonero contributi
I beneficiari sono i datori di lavoro del privato (escluse le pubbliche amministrazioni), con l’eccezione del settore agricolo. Il requisito fondamentale è aver utilizzato la cassa Covid nei mesi di maggio e giugno 2020 (rileva la matricola aziendale). Ma nella Circolare l’INPS ammette anche i periodi di cig di luglio, con l’unico paletto che devono essere stati chiesti prima dell’entrata in vigore del decreto Agosto.
Accedono infatti all’esonero i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario, prima del 15 agosto (entrata in vigore del dl 104/2020) oppure in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. Sono ricompresi anche trattamenti che vengono poi utilizzati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. La precisazione è importante, perché fondamentalmente contiene un’interpretazione estensiva rispetto alla norma, che parla solo di datori di lavoro che hanno utilizzato la cig in maggio e giugno.
L’altra condizione fondamentale è che le imprese non chiedano le ulteriori settimane di CIG Covid previste dal DL Agosto: la ratio, sottolinea l’INPS, è un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Questo implica che, se il datore di lavoro decide di avvalersi dell’esonero contributivo, non potrà più chiedere la CIG.
Importo esonero
L’importo dell’esonero contributivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati. L’agevolazione può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi. Significa che, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale stabilito dal legislatore.
Altro chiarimento contenuto nella Circolare: l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale. La contribuzione non versata costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
Infine, non tutte le voci della contribuzione sono oggetto di esonero. L’agevolazione non si applica a:
- premi e contributi INAIL;
- contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- contributi ai Fondi di solidarietà;
- contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.