Fine dei congedi straordinari Covid e del bonus baby sitting, e fra poche settimane decadenza del diritto continuativo allo smart working: con l’apertura dell’anno scolastico, il prossimo 14 settembre, vengono meno le particolari disposizioni che erano state previste per consentire ai genitori la conciliazione tra vita lavorativa e familiare in considerazione della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid.
Restano la possibilità di chiedere smart working o congedi solo nel caso in cui i figli debbano stare in quarantena.
Una novità dell’ultima ora è quella prevista dal decreto approvato il 3 settembre in CdM: il genitore di figli fino a 14 anni può comunque chiedere lo smart working se lo studente non può andare a scuola, dovendo restare a casa in quarantena (in alternativa potrà chiedere il congedo Covid). Per i dettagli bisogna tuttavia attendere la pubblicazione del testo della norma
Vediamo con precisione come cambiano le regole.
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Smart Working
Innanzitutto, il diritto allo smart working (l’unica misura prevista per l’emergenza Coronavirus che ancora è in vigore per i genitori), che può essere esercitato come diritto acquisito solo fino a riapertura scuole, prevista per il 14 settembre.
Attenzione: questo non significa che i genitori non possano continuare a lavorare in smart working, le imprese continuano a poter utilizzare il loro agile in modalità semplificata fino alla fine dello stato d’emergenza Covid, quindi fino al 15 ottobre.
In pratica, però, dal 14 settembre al 15 ottobre i genitori saranno equiparati a tutti gli altri lavoratori dipendenti, decadendo la corsia preferenziale in base alla quale avevano diritto a ottenere lo smart working con i figli a casa da scuola. La norma di riferimento è l’articolo 90 del decreto Rilancio e successive modifiche (allegate al Dl Agosto), in base al quale fino al 14 settembre i genitori dipendenti del privato, con figli fino a 14 anni di età, hanno diritto allo smart working.
Ci sono comunque una serie di condizioni (ad esempio, non ci può essere l’altro genitore destinatario di misure di sostegno al reddito, o non lavoratore) da rispettare, come da norma primaria.
Con il ritorno a scuola dei figli, per, il diritto decade ma i genitori dipendenti possono continuare a lavorare in smart working se lo prevede (o accorda) l’azienda. Lo stesso articolo 90 del dl 34/2020, al comma 4, dispone che il lavoro agile possa continuare ad essere applicato senza bisogno di accordi individuali normalmente previsti fino al prossimo 15 ottobre (fine dello stato d’emergenza).
L’unico caso ammesso come diritto unilaterale è quello del figlio messo in quarantena.
Astensione dal lavoro
Fino alla riapertura delle scuole, quindi fino al 14 settembre, i genitori continuano ad aver diritto anche ad astenersi dal lavoro, senza indennità. La misura è prevista dall’articolo 72 del decreto Rilancio, e riguarda i genitori di figli fino a 16 anni di età: possono astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole, «senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro». Anche in questo caso, non ci deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.
=> Coronavirus e lavoro: astensione senza indennità
Congedo Covid e bonus baby sitter
Il congedo parentale straordinario Covid non si può più chiedere dallo scorso 31 agosto. Si trattava di 30 giorni di congedo parentale, aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti e pagati al 50% invece che al 30%, introdotti dal Dl 18/2020 (Cura Italia), poi potenziati con il decreto Rilancio. Anche in questo caso, però, resta la possibilità di chiedere il congedo parentale se il figlio è a casa in quarantena.
Sempre lo scorso 31 agosto è decaduta anche la possibilità di fare domanda per il bonus baby sitter, alternativo al congedo parentale straordinario, previsto sempre per l’emergenza Covid. Attenzione: i genitori che hanno utilizzato il bonus baby sitter entro lo scorso 31 agosto, hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per rendicontare la prestazione all’interno della procedura INPS.
Ricordiamo infine che è scaduta a fine agosto anche la possibilità di utilizzare il bonus per i servizi estivi per l’infanzia, previsto sempre dal decreto Rilancio.