Le novità fondamentali sono il contributo addizionale, dovuto dalle imprese che chiedono la cassa integrazione senza aver subito perdite di fatturato o che hanno registrato un calo ma contenuto entro il 20%, e lo slittamento dei termini al 30 settembre per presentare la domanda di ammortizzatori che si riferiscono a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa successiva al 13 luglio.
Resta invece confermato l’invio della richiesta all’INPS, anche per la CIG in deroga (come già previsto dal decreto Rilancio), e il termine ordinario entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Sono le regole operative per le nuove 18 settimane di cassa integrazione previste dal decreto Agosto (104/2020), su cui interviene il Messaggio INPS 3131/2020 con le prime indicazioni operative, in base alle quali Ii quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue:
le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo».
Per questi due periodi, di nove settimane ciascuno, bisogna quindi presentare due domande distinte (l’azienda non può chiedere 18 settimane di CIG tutte assieme).
=> Dl Agosto: come funzionano nuova CIG ed esonero contributi
Requisiti CIG Dl Agosto
Il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, mentre il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato. Non solo, un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019 può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo di versamento di un contributo addizionale determinato nel seguente modo:
- niente cali di fatturato: il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
- riduzione fatturato fino al 20% nel primo semestre 2020 rispetto all’analogo periodo 2019: aliquota del 9%;
- calo di fatturato pari o superiore al 20%: nessun contributo addizionale,
- avvio attività dal primo gennaio 2019: nessun contributo addizionale, indipendentemente dal fatturato.
La riduzione di fatturato viene autocertificata dal datore di lavoro in sede di presentazione della domanda. In mancanza di autocertificazione, viene applicato automaticamente il contributo addizionale massimo, ovvero pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In ogni caso, l’INPS annuncia che verranno fornite istruzioni operative specifiche per l’invio delle domande relative al secondo periodo di nove settimane, che come detto è utilizzabile solo se sono già state integralmente utilizzate le prime nove settimane. Per queste prime nove settimane, la domanda invece va presentata utilizzando la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.
Domande cig: proroghe e scadenze
Attenzione: i periodi di cassa integrazione che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, che i datori di lavoro hanno già chiesto in base alla precedente disciplina, vengono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto agosto. Le domande che vengono presentate dovranno tenere conto di questa regola, per cui l’INPS ridetermina correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
Come detto, i termini di presentazione restano invariati: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è differita al 30 settembre 2020. Proroga a fine settembre anche per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il primo e il 31 agosto 2020. Significa che anche le domande di cig relative a periodi precedenti al 12 luglio (che ricadono nella vecchia cig del dl Rilancio), possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020. In definitiva, per tutti i trattamenti relativi al mese di luglio, si può presentare domanda fino al 30 settembre.
Slittano di un mese anche i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi in scadenza lo scorso il 31 luglio 2020: c’è tempo fino al 31 agosto 2020.
Il messaggio INPS illustra infine regole specifiche per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti e per i lavoratori residenti o domiciliati nelle ex zone rosse (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna).