Confermata la proroga senza causale dei contratti a termine (con un esonero contributivo per il settore del Turismo), cancellato invece il rinnovo automatico dei rapporti di lavoro finalizzato a recuperare il periodo di sospensione dovuto al lockdown o comunque a periodi di chiusura aziendale determinati dal Coronavirus.
E’ quanto prevede il decreto Agosto, che sostanzialmente estende gli strumenti maggiormente apprezzati e utilizzati dalle imprese e ne introduce di nuovi per andare incontro ai settori più danneggiati dalla pandemia Covid, ma che fa anche marcia indietro rispetto al decreto Rilancio sulle misure meno favorevoli i datori di lavoro.
L’articolo 8 del decreto agosto (dl 104/2020) conferma la deroga al Jobs Act già prevista dal dl Rilancio in base alla quale «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», fino al 30 dicembre 2020 «è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza» di causale.
Attenzione: resta fermo il tetto di 24 mesi di durata massima dei contratti a termine. Quindi, il rinnovo senza causale è consentito anche oltre i normali primi 12 mesi previsti dal dlgs 81/2015 (il Jobs Act), ma la somma dei contratti a termine applicati a un singolo lavoratore non può superare i 24 mesi, dopo i quali il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.
Resta fermo anche il numero massimo di quattro proroghe nell’arco dei 24 mesi. Il Jobs Act, lo ricordiamo prevede che dopo i primi 12 mesi il contratto a termine possa essere prorogato o rinnovato solo in presenza di causale, con le seguenti motivazioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
La deroga prevista dal decreto Agosto stabilisce che invece, in considerazione dell’emergenza Covid, i datori di lavoro possano prorogare il contratto a termine liberamente, quindi senza causali sopra esposte, anche dopo i primi 12 mesi. Sempre restando, come detto, nel tetto massimo dei 24 mesi e dei quattro rinnovi. In pratica viene ripresa la norma che era già stata inserita nell’articolo 93 del decreto Rilancio.
C’è però un’importante novità. Con il comma 1-bis dello stesso articolo 93, si stabiliva che i contratti a termine, anche in somministrazione e in apprendistato, fossero automaticamente prorogati di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa determinata dall’emergenza COVID-19. Un automatismo particolarmente criticato dalle imprese. Il decreto Agosto, sempre con l’articolo 8, stabilisce dunque che il sopra citato comma 1-bis sia abrogato, eliminando quindi la norma relativa al rinnovo automatico dei contratti a termine.
Infine, sempre in materia di contratti a termine, nel decreto c’è uno sgravio contributivo limitato però al settore del turismo e stabilimenti termali. Si tratta di uno sconto contributivo, fino al 31 dicembre 2020, sulle assunzioni a tempo indeterminato, per un periodo massimo di tre mesi, fino a un tetto di 8mila 60 euro su base annua. L’agevolazione (articolo 7 dl 104/2020), si applica a contratti a termine o stagionali. Lo stesso beneficio, sempre per il settore turismo, si applica anche alla trasformazione dei contratti a termine in tempo indeterminato.