Guida ai Bonus Covid del Decreto Agosto

di Anna Fabi

19 Agosto 2020 16:40

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Partono i bonus Covid per Professionisti e dipendenti a termine del Turismo, nuove indennità per stagionali, intermittenti e occasionali: Decreto Agosto.

Nuove indennità Covid per stagionali, marittimi, sportivi, intermittenti, autonomi senza Partita IVA in gestione separata e venditori a domicilio; bonus maggio per professionisti iscritti alle casse private; niente per le Partite IVA INPS (in gestione separata o nelle gestioni speciali, ad esempio commercianti e artigiani): è questo il quadro generale delle erogazioni previste per l’emergenza Coronavirus dal Decreto Agosto.

Intanto, sono anche disponibili le procedure INPS per chiedere il bonus marzo-aprile e maggio da parte dei lavoratori a tempo determinato di turismo e stabilimenti termali.

Vediamo una breve panoramica di tutte le indennità Covid attualmente disponibili.

Professionisti

Partiamo dai professionisti iscritti agli enti previdenziali privati. Per questa platea, il decreto Rilancio aveva già previsto, dopo quelli di marzo e aprile, anche il bonus maggio, che però non era stato quantificato.

L’articolo 13 del dl 104/2020 (decreto Agosto) prevede che il bonus maggio sia pari a mille euro (come del resto era stato ampiamente preannunciato dal Governo), e che sia versato in automatico ai destinatari del bonus aprile (i requisiti sono gli stessi), e su domanda a coloro che invece nei mesi scorsi non hanno percepito indennità.

Lavoratori a termine del turismo

Altra indennità che era già stata prevista e ora è diventata operativa è quella per i dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: era stata introdotta dal Cura Italia (articolo 44 dl 18/2020), ora c’è la circolare INPS applicativa (dopo il decreto ministeriale del luglio scorso) e sono attive le procedure per presentare la domanda (il meccanismo è analogo a quello utilizzato per tutte le indennità COVID versate dall’INPS).

Molto in sintesi, spetta ai titolari di contratto a termine nell’arco temporale che va dal primo gennaio 2019 al 17 marzo 2020, nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate. Questi lavoratori devono avere i seguenti altri requisiti:

  • contratto a termine nello stesso settore, pari ad almeno 30 giornate di lavoro, nel 2018;
  • non titolari di trattamento pensionistico diretto,
  • non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020.

L’indennità è pari a 600 euro al mese per marzo, aprile e maggio, non concorre alla formazione del reddito, non prevede contribuzione figurativa o assegni per il nucleo familiare. Tutti i dettagli sulla presentazione della domanda sono contenuti nella circolare INPS 94/2020, che elenca anche i codici ATECO delle attività ammesse al bonus.

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Marittimi

L’articolo 10 del Decreto Agosto prevede un nuovo bonus da 600 euro al mese, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio, per i lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non siano titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, NASpI, indennità di malattia, pensione al 15 agosto 2020. Il bonus non fa reddito ed è versato dall’INPS.

Sportivi

Bonus di 600 euro per il mese di giugno 2020, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Devono aver cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa del Covid, non possono avere altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza. L’indennità non concorre alla formazione del reddito,la domanda va presentata a Sport e Salute s.p.a.

Altri bonus dl agosto

Di seguito gli altri nuovi bonus introdotti dal decreto agosto (previsti dall’articolo 9). Sono sempre pari a mille euro, esenti dalle tasse (non concorrono al reddito), e la domanda va presentata all’INPS.

  • Lavoratori dello spettacolo: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno e reddito non superiore a 50mila euro, oppure almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e reddito non superiore a 35mila euro. Spetta un bonus di mille euro.
  • Dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali: uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate nel 2018. Non titolari di pensione o contratto di lavoro dipendente al 15 agosto 2020. Il bonus Covid è pari a mille euro.
  • Stagionali del turismo, stabilimenti termali e spettacolo: bonus di mille euro. Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI (sussidio di disoccupazione). Spetta anche ai lavoratori in somministrazione.
  • involontaria in settori diversi da turismo e stabilimenti termali: cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo.
  • Intermittenti: almeno 30 giornate lavorative fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
  • Autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) fra gennaio 2019 e 29 febbraio 2020, senza contratto in essere al 15 agosto 2020. Devono essere già iscritti alla gestione separata il 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile.
  • Incaricati di vendite a domicilio: reddito annuo 2019 superiore a 5mila euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata INPS allo scorso 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi lavoratori, per avere diritto all’indennità, non devono avere contratti dipendenti a tempo indeterminato in essere (a parte quello intermittente), e non possono essere titolari di pensione.

Segnaliamo infine che l’articolo 9 del Dl Agosto prevede che ‘i destinatari dei bonus previsti dal Dl Rilancio (articoli 78, 84, 85 e 98, dl 34/2020) decadano dalla possibilità di presentare domanda il prossimo 30 agosto (15 giorni dal 15 agosto, entrata in vigore del del Dl Agosto).