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Contratti a termine con sgravi INPS

di Anna Fabi

5 Agosto 2020 14:35

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Nuove categorie di lavoratori esclusi dall'addizionale INPS sui contratti a termine: dipendenti stagionali dal primo gennaio e altri casi di esclusione.

Il contributo addizionale NASpI a carico delle aziende non è dovuto in una serie specifica di casi, ad esempio sui contratti a termine stagionale stipulati dopo il primo gennaio 2020. Tutte le fattispecie di esonero sono elencate in un nuovo documento di prassi INPS,  la circolare 91/2020, che recepisce le novità sull’esonero per i contratti a termine di cui alla manovra 2020 (comma 13 legge 160/2019).

Il contributo addizionale non si applica nei seguenti casi di contratto a tempo determinato:

  • lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti: deve esistere una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima.
  • contratti di lavoro in apprendistato;
  • lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
  • contratti di lavoro domestico: l’esclusione non riguarda i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione, essendo tali fattispecie disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro.
  • Rapporti a tempo determinato degli operai agricoli,
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali comprese nel DPR 1525/1963.

Un’altra novità della manovra 2020 riguarda i dipendenti stagionali assunti dallo scorso gennaio 2020, ai quali è applicato un nuovo esonero.

Le attività stagionali devono essere definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali. Di conseguenza, per le attività stagionali a termine l’obbligo contributivo resta se il contratto è precedente al 2020, mentre scatta l’esenzione per i contratti in essere dallo scorso primo gennaio 2020.

«Nell’ipotesi di contratto di lavoro stagionale stipulato antecedentemente al 1° gennaio 2020 – chiarisce la circolare INPS -, l’esonero contributivo si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data. Ciò in considerazione dell’analogia, relativamente al regime contributivo in esame, tra le ipotesi di “sottoscrizione di un nuovo contratto” e quella di “rinnovo”».

Ci sono poi una serie di indicazioni che riguardano specifici settori: lavoratori dipendenti stagionali assunti nel territorio della provincia di Bolzano, lavoratori extra e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.