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Cassa integrazione, termini di domanda e pagamento

di Anna Fabi

4 Agosto 2020 12:01

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Scadenze per datori di lavoro che chiedono all'INPS il pagamento della cassa integrazione: chi sfora la scadenza, dovrà pagare di tasca propria.

I datori di lavoro devono chiedere all’INPS il pagamento della cassa integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di integrazione salariale, oppure (se più favorevole), entro 30 giorni dallo stesso termine.

Scaduto ormai il primo termine (lo scorso 17 luglio), il regime decadenziale dei pagamenti cig versata dall’INPS, con o senza l’anticipo del 40% (previsto per alcune tipologie di imprese), viene riepilogato e dettagliato con il messaggio 3007/2020 dell’istituto di previdenza.

Nuove regole CIG

Si tratta dell’applicazione delle regole contenute nel dl 34/2020 (decreto Rilancio). Il datore di lavoro deve presentare richiesta di cassa ordinaria, in deroga o assegno sociale entro il 15esimo giorno dall’inizio della riduzione di orario. Poi, per la cassa già autorizzata, deve chiedere il versamento presentando il modello “SR 41” semplificato, entro la fine del mese successivo all’integrazione salariale, oppure (se posteriore) entro i 30 giorni successivi a questo evento.

Attenzione: il mancato rispetto dei termini comporta, nel caso di cig già autorizzata, il pagamento della prestazione da parte dell’azienda.

I datori di lavoro dovranno farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

Adempimento fondamentale, dunque, per far funzionare la cassa integrazione introdotta per l’emergenza Covid, che fra l’altro verrà prorogata dal decreto agosto in arrivo (si parla di altre 18 settimane autorizzabili entro dicembre).

Ecco uno schema sui termini di decadenza applicabili:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. In caso di periodo che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
  • entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale.

=> Manovra estiva, Gualtieri: altre 18 settimane di CIG

Esempi

  • Cig dal I° giugno al 31 luglio, con provvedimento di concessione del 5 giugno: la domanda va inviata entro il 31 agosto (fine del mese successivo alla cig).
  • Cig intero mese di luglio, con provvedimento di concessione del 5 agosto: il termine è il 4 settembre, ovvero 30 giorni dal provvedimento.

Trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

L’INPS annuncia infine un nuovo messaggio con i chiarimenti sugli adempimenti a carico del datore per il pagamento della prestazione.