Tratto dallo speciale:

Domanda di assegno FIS senza accordo sindacale

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 29 Luglio 2020
Aggiornato 14:50

logo PMI+ logo PMI+
Assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 senza obbligo di inviare l'accordo sindacale: chiarimenti INPS.

Con il Messaggio n. 2981, l’INPS spiega la corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), facendo seguito a quanto già illustrato con la circolare n. 84/2020 del 10 luglio scorso.

Per l’accesso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale, ossia per l’erogazione dell’assegno ordinario con causale Covid, non sussiste l’obbligo di inviare all’INPS l’accordo sindacale.

In attuazione della normativa vigente, infatti, si applicano le regole in materia di cassa integrazione ordinaria e dunque, ai fini della concessione del trattamento, non è richiesto l’accordo sindacale.  La procedura è spiegata al paragrafo 1.4 della citata circolare n. 84/2020:

La nuova previsione stabilisce che le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Pertanto, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e, per i Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, dell’assegno ordinario, le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

=> Cassa in deroga e FIS complementari: ecco quando

L’accordo sindacale è necessario soltanto per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti richiedono necessariamente procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale.

Le domande di assegno ordinario tramite FIS pervenute all’INPS, di conseguenza, se ritenute difformi per mancanza di accordo sindacale saranno sottoposte a riesame alla luce dei nuovi documenti di prassi.