Il congedo Covid retribuito al 50%, ai fini delle prestazioni previdenziali e della maturazione del TFR e TFS, è assimilabile al normale congedo parentale: quindi, il lavoratore ha la contribuzione figurativa piena e matura per intero il trattamento di fine rapporto o servizio.
Le precisazioni sono fornite dall’INPS (messaggio 2968/2020), che risponde a una serie di dubbi arrivati in particolare dalle pubbliche amministrazioni.
I periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta, sottolinea l’INPS, «sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio».
Significa che le quote di TFS (trattamento di fine servizio, nelle amministrazione pubbliche) o TFR (trattamento di fine rapporto, nel privato) si maturano sull’intera retribuzione, non solo sulla parte ridotta che viene corrisposta al lavoratore.
Questa regola vale in generale per tutte le tipologie di congedo parentale, anche per quello con causale Covid 19, ovvero i 30 giorni in più previsti dai decreti sull’emergenza Coronavirus utilizzabili fino al prossimo 30 agosto dai genitori con figli fino a 12 anni (con un’indennità più alta rispetto al 30% previsto dal normale congedo parentale).
La norma, specifica l’INPS, ovvero l’articolo 23 del dl 18/2020 (via via modificato, con l’innalzamento da 15 a 30 giorni, l’allungamento del periodo e la possibilità di fruizione a ore), prevede che per il congedo straordinario con causale Covid 19 venga prevista «un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici».
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Significa, appunto, che i congedi parentali (sia quelli a retribuzione piena, sia quelli al 30% (o al 50% nel caso della causale Covid 19), sono interamente valutati ai fini delle prestazioni previdenziali, con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità.
E sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio o del TFR. Sui questi aspetti, sottolinea ancora l’INPS, c’è anche parere conforme dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.