Alla luce delle novità normative in ambito cassa integrazione in deroga (CIGD), apportate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio) e dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, l’INPS adegua modifica i criteri di calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti con causale Covid: le nuove indicazioni operative sono illustrate nel messaggio 2825 del 15 luglio.
Criteri di calcolo delle settimane
Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in base all’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’INPS su richiesta dei datori di lavoro.
Il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ne ha stabilito le modalità di attuazione, fornendo le istruzioni di domanda, in riferimento a nuovi periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto stabilisce che i datori di lavoro autorizzati dalle Regioni per periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per aziende con unità produttive nei comuni delle zone rosse; 13 settimane per aziende con unità produttive nelle regioni gialle; 9 settimane per aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro se sono aziende plurilocalizzate), prima di poter fare richiesta all’INPS delle ulteriori cinque settimane e delle eventuali successive quattro.
Pertanto, prima di autorizzare le istanze, l’INPS deve verificare che sussistano tali autorizzazioni regionali. Poiché i decreti regionali quantificano le settimane secondo una durata in giornate che risulta variabile, per semplificare la procedura, l’INPS dispone che:
per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate).
Per esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.
Accesso ulteriori quattro settimane
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 – in deroga a quanto precedentemente previsto – ha stabilito che i datori di lavoro che hanno utilizzato il periodo precedentemente concesso fino ad un massimo di quattordici settimane (9+5), possono usufruire di altre quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane (fatto salvo il più ampio periodo per aziende nei comuni delle zone rosse e gialle).
Per accedere alle ultime quattro settimane, ai fini della quantificazione delle settimane già utilizzate, l’INPS valuterà ordinariamente le cinque settimane che, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto.