Le domande si inviano all’INPS e vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui inizia la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del diritto: lo precisano le istruzioni sulla CIGO (cassa integrazione ordinaria) e sull’assegno ordinario con causale Covid 19 contenute nella circolare 84/2020, relativa alle novità sugli ammortizzatori sociali introdotte dal dl Rilancio (dl 34/2020) e dalle ulteriori misure del dl 52/2020.
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Molto in sintesi, si tratta delle 9 settimane di cassa integrazione aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Cura Italia. Contrariamente a quanto precedente previsto, sono tutte utilizzabili anche prima di settembre. In base alle modifiche introdotte dal dl 52/2020, infatti:
«tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 del Cura Italia + 5 del dl rilancio), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al primo settembre 2020».
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Fra le condizioni, le ulteriori 9 settimane possono essere utilizzate solo dai «datori di lavoro che che abbiano completato la fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale». Non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate. Resta però un meccanismo 5+4, nel senso che pur essendo stato modificato il dl Rilancio, consentendo la fruizione di tutte le nove settimane anche prima di settembre, resta il paletto in base al quale le prime 5 settimanali devono obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
La presentazione della domanda è stata semplificata (le istruzioni sono contenute nel messaggio 2101/2020) con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda”. Se il datore di lavoro deve anche terminare la fruizione di periodi di CIGO precedentemente richiesti, deve allegare un’auto-dichiarazione sul periodo effettivamente fruito, inserendo nell’allegato A già presente nella domanda un file excel convertito in pdf. Se l’aziende non allega questo file, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.
La circolare INPS fornisce una serie di indicazioni ed esempi sul corretto calcolo del periodo già utilizzato. Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda. Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO o di assegno ordinario fruite per cinque o per sei, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva. Esempi:
- periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere.
- Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: 19/5 = 3,8 settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). Nel caso prospettato, pertanto, l’azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.
Restano tutte le altre regole già applicate alle prime nove settimane di cigo con causale Covid 19: non si pagano i contributi addizionali previsti normalmente sulla cassa integrazione (articoli 5, 29 e 33 del dlgs 148/2015). I periodi non rilevano ai fini del raggiungimento dei 24 o 30 mesi nel quinquennio mobile e sono neutralizzati ai fini di successive richieste di Cigo/assegno ordinario.
La circolare contiene i dettagli applicativi, anche per le aziende che hanno diritto a periodi più lunghi (come quelle che si trovano nei comuni della prima zona rossa). E, fra le altre cose, ricorda che in ogni caso, le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.