Nel mese di luglio 2020 l’INPS provvede d’ufficio ad erogare la quattordicesima pensione per chi compie 64 anni entro giugno, versandola invece a dicembre per chi lo compie entro fine anno. La somma aggiuntiva è riservata ai pensionati con reddito complessivo individuale da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo.
Ricordiamo che la quattordicesima non spetta per le prestazioni di APe Social, indennizzo commercianti, pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni della ex SPORTASS.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare domanda di ricostituzione online attraverso apposita funzione del portale INPS oppure rivolgendosi ai patronati.
Requisiti di reddito 2020
Per chi riceve la quattordicesima pensione per la prima (e quindi in via provvisoria, salvo successiva verifica reddituale), per il 2020 si valutano tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno. Per gli anni successivi si terrà invece conto dei redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati e dei redditi diversi conseguiti nell’anno precedente. La somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio in via provvisoria e la sussistenza del diritto viene poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Gli importi della quattordicesima vengono differenziati in base al proprio scaglione di reddito, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo oppure fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo di reddito oltre il quale il beneficio non spetta viene incrementato dell’importo della quattordicesima, diverso per ciascuna fascia contributiva, fino a concorrenza del limite maggiorato. Di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2020.
Anno 2020 (TM mensile € 515,07) | |||||
Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5 (tabella A) | TM annuo x 2 (tabella B) | |||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Fino a € 10.043,87 | Tra € 10.043,88 e € 10.144,86 | Tra € 10.144,87 e € 13.391,82 | Oltre € 13.391,82 |
< 15 anni | < 18 anni | € 437,00 | Max € 10.480,87 | € 336,00 | Max € 13.727,82 |
(< 780 ctr.) | (< 936 ctr.) | ||||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Fino a € 10.043,87 | Tra € 10.043,88 e €10.169,86 | Tra € 10.169,87 e € 13.391,82 | Oltre € 13.391,82 |
> 15 < 25 anni | > 18 < 28 anni | € 546,00 | Max €10.589,87 | € 420,00 | Max €13.811,82 |
(> 781 < 1.300 ctr) | |||||
(> 937 <1.456 ctr.) | |||||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | Fino a € 10.043,87 | Tra €10.043,88 e €10.194,86 | Tra €10.194,87 e 13391,82 | Oltre € 13.391,82 |
> 25 anni | > 28 anni | € 655,00 | Max € 10.698,87 | € 504,00 | Max € 1 3.895,82 |
(>1.301 ctr.) | (>1.457 ctr.) |