Le uniche due categorie di lavoratori che, possedendone i requisiti, devono sicuramente presentare domanda per ottenere l’indennità Covid 19 relativa al mese di maggio è rappresentata da liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA.
Per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali i requisiti in maggio sono cambiati, per cui l’indennità è estesa ai casi di cessazione del lavoro al 19 maggio scorso, oltre al fatto che la somma è salita a mille euro: è quindi possibile che ci siano soggetti che non avevano diritto al bonus in marzo e aprile ma ce l’abbiano per maggio, dovendo ripresentare nuova domanda.
In tutti gli altri casi, la richiesta va inviata solo se non è già stata percepita l’indennità in marzo o in aprile. A coloro che hanno già presentato la domanda, l’indennità di 600 euro è automaticamente rinnovata anche nel mese di maggio.
Ecco la tabella riepilogativa:
Categoria | Domanda |
Liberi professionisti con partita IVA | Nuova domanda per maggio |
Partecipanti a studi associati o società semplice | Nuova domanda per maggio |
Collaborazione coordinata e continuativa | Nuova domanda se non già beneficiari di marzo |
Stagionali turismo e stabilimento termali | Nuova domanda se non già beneficiari di marzo |
Lavoratori spettacolo con 30 contributi 2019 fino a 50mila € | Nuova domanda se non presentata a marzo |
Lavoratori spettacolo con 7 contributi 2019 fino a 35mila € | Unica domanda per aprile e maggio |
Somministrati turismo e stabilimenti termali | Unica domanda per aprile e maggio |
Stagionali non del turismo né di stabilimenti termali | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Intermittenti | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Autonomo occasionali | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Venditori a domicilio | Unica domanda per marzo, aprile e maggio |
Come fare domanda per maggio
La procedura è la stessa già utilizzata per i bonus di marzo e aprile, quindi si accede attraverso l’area dedicata del sito INPS, con le proprie credenziali, oppure tramite intermediari. La domanda relativa al mese di maggio, per chi la deve presentare, è attiva dallo scorso 19 giugno.
Diritto al bonus maggio
In pratica, gli unici lavoratori che hanno avuto l’indennità in marzo e aprile ma non ne hanno più diritto per maggio sono gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), assieme ai lavoratori agricoli a tempo determinato.
=> Bonus marzo, aprile e maggio: tutte le regole
Hanno invece diritto al bonus di maggio:
- stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali,
- intermittenti,
- contratto di lavoro autonomo occasionale,
- incaricati alle vendite a domicilio,
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro,
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50mila euro,
- lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali,
- liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA,
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Domanda per maggio
Fra tutte le sopra citate categorie di aventi diritto, devono sicuramente presentare la domanda in maggio i seguenti lavoratori.
- Liberi professionisti con partita IVA: il motivo per cui devono presentare la domanda per avere il bonus in maggio è che c’è un requisito aggiuntivo rispetto ai mesi precedenti. Bisogna dimostrare una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Gli altri requisiti restano immutati: partita IVA attiva al 23 febbraio scorso, iscrizione alla Gestione Separata in via esclusiva, non titolari di trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno di invalidità.
- Partecipanti a studi associati o società semplice con partita IVA: stesso motivo sopra riportato.
Domanda di primo bonus
Ci sono poi tre categorie di lavoratori che presentano nuova domanda per il mese di maggio solo se non l’avevano già presentata in marzo (ottenendo poi anche il bonus di aprile):
- collaborazione coordinata e continuativa,
- stagionali turismo e stabilimento termali,
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi versati nel 2019 e reddito fino a 50mila euro: sono gli unici, fra gli aventi diritto al bonus di marzo, che possono ancora ottenere il bonus di aprile presentando domanda anche se non l’avevano già presentata in marzo, ricevendo l’indennità automaticamente anche per maggio.
Presentano infine domanda unica per aprile e maggio i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali ed i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro.
Scadenze bonus
Tutti gli altri lavoratori che avevano diritto al bonus di marzo e non hanno presentato validamente la domanda entro il 3 o l’8 giugno scorso (a seconda dei casi), hanno perso anche la proroga di aprile. Se ne hanno diritto in base al dl Rilancio (34/2020), possono presentare invece la domanda per maggio. Con l’eccezione delle categorie sopra citate (autonomi e operai agricoli), che non hanno diritto al bonus di maggio.