Si può inoltrare domanda per l’indennità Covid-19 relativa a maggio 2020, tramite apposita funzione resa disponibile sul sito INPS: il servizio online è finalmente attivo. La misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è riconosciuta a:
- liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
- collaboratori coordinati e continuativi (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo);
- stagionali del turismo e stabilimenti termali (rinnovo bonus di maggio in automatico per i beneficiari di marzo).
Domande e scadenze
Ad eccezione dei liberi professionisti, chi ha già richiesto l’indennità di marzo, in caso di accoglimento della domanda il bonus sarà rinnovato automaticamente per le mensilità di aprile e maggio (ove previsto) senza nuova istanza. I lavoratori dello spettacolo devono inviare domanda per aprile se non già presentata per marzo.
Per le indennità dei nuovi beneficiari (stagionali non del turismo, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati di vendita a domicilio), basta invece inviare una domanda unica per marzo per avere poi il bonus da 600 euro anche per aprile e maggio.
Platea bonus Cura Italia e Rilancio
Di seguito una panoramica completa delle categorie di lavoratori con diritto al bonus Covid-19 per marzo, aprile o maggio, in base a quanto previsto dai due decreti Cura Italia e Rilancio:
- professionisti con partita IVA;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- stagionali dei settori del turismo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo;
- stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
=> Bonus marzo, aprile e maggio: tutte le regole
Liberi professionisti
Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è destinata un’indennità di 600 euro per marzo e aprile e di 1.000 euro per maggio 2020. Possono accedere al bonus di marzo e aprile i liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio scorso iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno di invalidità. Per il bonus di maggio, serve anche dimostrare una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’Agenzia delle Entrate effettuerà i relativi controlli.
Collaboratori coordinati e continuativi
Anche per questa categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è previsto un bonus di 600 euro per marzo e aprile e di 1.000 euro per maggio 2020. Per l’indennità di marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi devono avere un rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non titolari di trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno di invalidità. Per l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Dl Rilancio).
NB: l’indennità è compatibile e cumulabile con la DIS-COLL.
Autonomi in gestioni speciali AGO
Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista un’indennità di 600 euro per marzo e aprile: artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Non è previsto bonus per maggio.
Stagionali del turismo
Per tale categoria di lavoratori (art. 29 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e di 1.000 euro per maggio 2020.Possono accedere, per marzo e aprile, i dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020. Solo per marzo, l’indennità è compatibile e cumulabile con la NASpI.
Per ottenere il bonus non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno di invalidità) né di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Sono ammessi al bonus da 600 euro i lavoratori in somministrazione nei settori turismo e stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI. In assenza lavoro subordinato e di NASpI, al mese di maggio i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori turismo e stabilimenti termali possono chiedere un’indennità di 1.000 euro.
Operai agricoli a tempo determinato
Per tale categoria di lavoratori (art. 30 d.l. 18/2020, art. 84 c. 7 d.l. 34/2020) è prevista un’indennità di 600 euro per marzo e di 500 euro per aprile 2020 purché abbiano nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno di invalidità.
Lavoratori dello spettacolo
Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020. L’indennità è compatibile e cumulabile con la NASpI. I beneficiari del bonus devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo ed avere i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
- reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
- assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:
- almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
- reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
- assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020.
Stagionali di settori diversi dal turismo
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. A, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. A d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020. Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali con:
- cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori intermittenti
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. B, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84, c. 8 lett. B d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, con i seguenti requisiti:
- almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori autonomi occasionali
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spetta con:
- assenza di partita IVA;
- iscrizione alla Gestione Separata al 23 febbraio e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
- assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Incaricati di vendita a domicilio
Spetta (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. D, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. D d.l. 34/2020) un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:
- partita IVA;
- iscrizione alla Gestione Separata già al 23 febbraio e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Come funziona
Le indennità – che non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali e durante la cui erogazione non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare. Le indennità non sono cumulabili tra loro né con Reddito di Emergenza, indennità per i domestici o indennità per gli sportivi. Sono invece cumulabili con:
- assegno ordinario di invalidità;
- NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
- DIS-COLL;
- indennità di disoccupazione agricola;
- borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (es.: con RdC da 500 euro e requisiti per un bonus da mille euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).
Per stagionali non del turismo, intermittenti, autonomi occasionali e venditori a domicilio, limitatamente al mese di marzo non sono cumulabili i bonus con le integrazioni salariali di cui agli articoli 19-22 del decreto Cura Italia (cassa integrazione) e con le indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 1, d.m. 28 marzo 2020.
=> Bonus maggio da 500 a 1000 euro: gli aventi diritto
Importi per mensilità dei bonus
Tipologia di indennità previste da DL Cura Italia e DL Rilancio