Il Decreto Rilancio (articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020) ha introdotto l’opzione di anticipo del 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo per le integrazioni salariali dei lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a pagamento diretto.
L’anticipo è riconosciuto per tutte le domande di CIGO e Assegno Ordinario dei fondi di solidarietà presentate dal 18 giugno e per le domande di cassa integrazione in deroga presentate direttamente all’INPS. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza va presentata entro il 3 luglio 2020.
Per poter procedere è necessario che il datore di lavoro trasmetta assieme alla domanda anche tutti i dati necessari (codice fiscale, IBAN e numero ore di sospensione) per il calcolo e l’erogazione dell’anticipo. A questo scopo l’INPS ha reso noti i tracciati con le informazioni da trasmettere. I dati possono essere organizzati in un file xml (secondo le direttive dallo schema xsd) oppure in file .csv.
Pagamento diretto: istruzioni e procedura
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario, esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali.
- Cassa integrazione ordinaria: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > Cig Ordinaria.
- Cassa integrazione in deroga: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > CIG in Deroga INPS.
- Assegno ordinario: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > Fondi di solidarietà.
In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, per scegliere l’anticipo del 40% basta confermare l’apposita opzione (che è automaticamente impostato sul SI). Diversamente, se non si vuole godere dell’anticipazione, bisogna indicare espressamente l’opzione di rinuncia. Scegliendo l’anticipo si dovrà obbligatoriamente fornire anche codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale, IBAN dei lavoratori interessati e ore di cassa integrazione o di assegno ordinario, per ogni singolo lavoratore.
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L’INPS autorizza le domande e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, con decorrenza a partire dalla data di trasmissione della domanda (indicata nel protocollo attribuito alla domanda, che è unico anche in caso di richiesta di anticipazione).
In una prima fase transitoria, per garantire subito i pagamenti ai lavoratori, il pagamento dell’anticipo sarà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale. A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate dall’INPS.
Pagamento del saldo residuo
In base alle nuove regole del Dl Rilancio, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello SR41 con tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita.
Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.