Disponibile la procedura INPS aggiornata per richiedere il nuovo bonus per i servizi di baby sitting o in alternativa il nuovo contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, entrambi previsti dal DL Rilancio, che ha da un lato ha raddoppiato l’importo previsto (da 600 a 1.200 euro fino ad un massimo di 2.000 dai precedenti mille per i comparti sicurezza e sanità), e dall’altro ne ha esteso l’ambito da applicazione (non solo un voucher da girare ai baby sitter tramite Libretto Famiglia ma anche una somma in denaro per pagare l’iscrizione fino a tutto luglio presso centri estivi per bambini o altri servizi integrativi per l’infanzia).
Doppio bonus
Introdotto dal Cura Italia, il bonus baby-sitting è stato ampliato dall’articolo 72, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio), in vigore dallo scorso 19 maggio. Rispetto al beneficio di marzo e aprile, quello attuale ha comportato la necessità di un adeguamento della procedura telematica di invio delle domande. Adesso, in pratica, si può presentare domanda per uno dei due nuovi bonus:
- servizi di baby-sitting (con nuovi importi);
- comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
NB: La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi,
del bonus asilo nido.
Beneficiari
- Chi non ha mai fatto domanda per il bonus baby-sitting: con possibilità di ottenere un bonus fino a 1.200 euro oppure 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente;
- Chi ha già fruito del bonus Cura Italia: per un importo massimo di ulteriori 600 euro oppure 1.000 euro (sempre a seconda del settore di appartenenza), in pratica ottenendo l’importo integrativo fino ad arrivare ai nuovi importi stabiliti dal Dl Rilancio. In questo caso, si potrà scegliere se continuare a fruire dei servizi di baby-sitting tramite Libretto Famiglia, oppure se ottenere direttamente la somma per pagare centri estivi e servizi per l’infanzia.
=> Bonus baby-sitting erogato al richiedente
Requisiti
Per quanto concerne i requisiti, si conferma la platea dei soggetti ammissibili ai bonus (in alternativa ai congedi Covid), ossia le seguenti categorie di lavoratori (genitori di figli di età non superiore a 12 anni alla data del 5 marzo e senza limiti di età se disabili gravi, per servizi resi nei periodi di chiusura dei servizi scolastici):
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali.
L’altro genitore non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (NASpI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.); non deve essere disoccupato o non lavoratore; può essere in Smart Working (Lavoro Agile).
Dal 5 marzo al 31 luglio 2020, i bonus spettano anche ai dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, sempre alternativamente al congedo Covid, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
Infine, i bonus spettano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Coronavirus.
Erogazione bonus
Una volta ottenuto il bonus INPS, il genitore che sceglie i servizi di baby-sitter deve effettuarne l’appropriazione tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni solari dall’accoglimento della domanda, per pagare prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo al 31 luglio 2020.
Per il bonus centri estivi e per l’infanzia, il genitore dovrà invece allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione (ricevuta, fattura, altro), indicando i periodi (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare il 31 luglio 2020, e l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Si possono iscrivere i propri figli a:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
In questo caso il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le Poste.
Presentazione domanda
L’accesso alla procedura di domanda è disponibile nella homepage del sito www.inps.it (link in evidenza, o in alternativa seguendo il percorso: Servizi online > Servizi per il cittadino > autenticazione > Domanda di prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting), con le consuete credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo INPS (non basta la procedura semplificata);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa, si può richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- servizio online Richiesta PIN;
- Contact Center (803 164 – 06 164164);
- Identity Provider SPID (www.spid.gov.it).
Per inoltrare la domanda si può ottenere assistenza sia dal Contact Center (ma sempre muniti di credenziali) e da Enti di Patronato.
Tutti i dettagli sono sintetizzati nel messaggio INPS 2350 del 5 giugno (qui il link diretto al servizio online) mentre per compilare la domanda è disponibile un Tutorial (Guida all’uso del servizio Bonus servizi di baby sitting), prima di accedere alla procedura.