Il DL Rilancio approvato dal Governo il 13 maggio con le misure economiche e fiscali di sostegno nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha previsto la proroga di altre 9 settimane per la cassa integrazione con causale Covid-19 (per complessivi 16 miliardi di euro). Non solo vengono estese le tutele previste dal Cura Italia ma viene anche data ai datori di lavoro la possibilità anticipare ai dipendenti il trattamento in deroga (non solo quello ordinario), evitando il lungo iter tramite le Regioni in fase di domanda. Vengono poi rese più veloci le pratiche nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’ammortizzatore sociale, prorogato per tutte le categorie già precedentemente coperte (CIG ordinaria, CIG straordinaria, assegno pagato dai fondi bilaterali, CIG in deroga, operai agricoli).
Cassa integrazione: novità del DL Rilancio
Il Decreto Rilancio, Art. 68, ha aggiungo alle 9 settimane di cassa integrazione già concesse ai datori di lavoro che nel 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 altre 9 settimane da poter chiedere se sono terminate le precedenti previste dal Cura Italia.
Vengono velocizzate le procedure per la CIGO: il datore di lavoro la deve chiedere entro la fine del mese successivo a quello della sospensione di attività e non più entro il quarto mese successivo.
Per gli operai agricoli vengono aggiunti 120 giorni di cassa integrazione (4 mesi) rispetto ai tetti normalmente previsti per il CISOA (fondo integrazione salariale operai agricoli), dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Le 9 settimane in più sono utilizzabili anche dalle imprese che erano già in CIG straordinaria, estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020, e che possono trasformare l’assegno in CIG ordinaria, con le stesse regole di quest’ultima.
Per l’assegno ordinario la grossa novità riguarda il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare, cosa non prevista per i beneficiari della CIG ordinaria. Oltre alla velocizzazione delle procedure, viene introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Stesse regole anche per la GIGD. Qui le novità riguardano:
- per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS, senza passare per le Regioni.
- la possibilità per i datori di lavoro di anticipare il trattamento finora pagato dall’INPS.
=> Decreto Rilancio: Cig in deroga anticipata dall'azienda
La procedura è questa: il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo ed effettua l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.