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Indennità Covid rifiutate: 20 giorni per chiedere riesame INPS

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 1 Giugno 2020
Aggiornato 2 Giugno 2020 08:47

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Indennità 600 euro, completate istruttorie INPS: ripescati stagionali e titolari di pensione invalidità, per domande respinte richiesta riesame entro 20 giorni.

Completata la prima fase di gestione delle domande per il bonus  marzo da 600 euro (in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e subordinati penalizzati dall’emergenza COVID-19), l’INPS ha per prima cosa reso note le motivazioni delle istanze respinte che, diversamente dagli esiti positivi, non sono state comunicate tramite SMS ma soltanto tramite messaggio informatico.

Gli esiti di tutte le domande (per quelli negativi anche le relative motivazioni), sono consultabili tramite servizio “Indennità 600 euro” alla voce “Esiti”, sia dai Patronati sia dai diretti interessati.

Domande respinte

Per alcuni motivi di rigetto non è ammissibile il ricorso amministrativo, mentre l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso. I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità sono i seguenti:

  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
  • percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
  • titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
  • assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);
  • assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
  • assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 30).

La mancanza di uno o più requisiti determina da solo il rigetto definitivo dell’istanza.

Scadenza domande

Spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo, dopo il decreto Rilancio sono ammissibili due tipologie di platee: lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; lavoratori con almeno 7 contributi 2019 da cui deriva reddito non superiore a 35.000 euro. L’INPS precisa che è prevista comunque l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020 e che sono online le domande di accesso con unico format per le due mensilità.

Invalidità e RdC

I titolari di assegno ordinario di invalidità possono presentare domanda per il bonus di marzo (ed in automatico il rinnovo di aprile) entro lunedì 8 giugno 2020 (rispetto all’originario 3 giugno).

Stessa scadenza per i titolari di Reddito di Cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del sussidio fino a capienza dei 600 euro (500 euro se lavoratori agricoli) per il mese di aprile.

Riesame d’ufficio

Sono stati effettuati alcuni riesami d’ufficio, con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza: in particolare, sono stati riesaminate e poste in pagamento (per marzo e aprile) le indennità di 23mila lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali l’esito negativo è stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens.

Il requisito sarà ora individuato nella comunicazione inviata dal datore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto di lavoro (Unilav).

Ulteriore riesame è stato elaborato per 19mila titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda era stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo. Sono state infine riviste le domande presentate erroneamente per una categoria sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.

Riesame amministrativo

Per alcune domande, laddove fosse necessario un approfondimento sui requisiti, è stato emesso un “preavviso di reiezione” così da permettere al cittadino di fornire ulteriori elementi a  supporto dell’istruttoria. Al lavoratore e al Patronato è  dunque consentito proporre istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS del primo giugno (oppure dalla conoscenza della reiezione se successiva).

L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti” oppure presso la Struttura territoriale di competenza scrivendo alla casella di posta:riesamebonus600.nomesede@inps.itistituita per ogni sede INPS.

Per gli operai agricoli, è consentito al potenziale beneficiario di segnalare, tra l’altro, l’avvenuto invio nel mese di aprile di denunce di manodopera tardive (sono prese in considerazione le denunce inviate nel mese di aprile, primo periodo utile). Saranno considerate le sole giornate dell’anno 2019 risultanti nel primo elenco di variazione 2020 pubblicato dal 1° giugno 2020.

Attenzione: anche nel caso di domande respinte definitivamente, è sempre possibile inviare documentazione attraverso la casella istituzionale che possa dimostrare che il provvedimento di diniego è errato. Anche in tale caso il termine è quello di 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio o dalla conoscenza della reiezione, se successiva.

Rinuncia e variazione IBAN

Attraverso la funzione Esiti è anche possibile variare IBAN o  rinunciare al pagamento del bonus (la domanda viene annullata). Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente dal titolare del PIN attraverso il quale è stata presentata la domanda (cittadino o patronato).

Nel caso si intenda fare rinuncia al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, si dovrà effettuare un bonifico  sull’IBAN IT42E010000323500000000INPS con la specificazione del CRO del bonifico originario , dando comunicazione degli esiti alla Struttura competente.