Proroga e rinnovo senza causale per i contratti a termine fino al 30 agosto 2020: è la temporanea flessibilità concessa dal dl Rilancio per i datori di lavoro e i dipendenti a tempo determinato durante l’emergenza Coronavirus. L’articolo 93 del decreto legislativo 34/2020 riguarda i contratti in scadenza e già attivi al 23 febbraio scorso.
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Attenzioe: dopo il 30 agosto, per proseguire con il rapporto di lavoro, bisognerà stipulare un nuovo rinnovo o proroga con causale (se ci sono ancora margini per farlo) oppure trasformare il contratto a termine in tempo indeterminato.
Le causali non necessarie per rinnovi o proroghe fino al 30 agosto sono quelle previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 81/2015 (la riforma dei contratti Jobs Act):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il legislatore ha sostanzialmente stabilito che l’emergenza Coronavirus rappresenta una sorta di macro-causale, che giustifica il rinnovi dei contratti fino al 30 agosto senza bisogno di altre motivazioni specifiche.
Per il resto, le regole sui contratti a termine restano invariate, e sono quelle previste dagli articoli da 19 a 29 del sopra citato dlgs 81/2015. Quindi, in estrema sintesi, fatte salve le eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi, «la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi». Decorso questo termine di due anni, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il numero massimo di proroghe nell’arco dei 24 mesi è pari a quattro.
Attenzione: il dl Rilancio non introduce deroghe al numero massimo di proroghe. In mancanza di interpretazioni autentiche ministeriali, si deve quindi ritenere che l’eventuale proroga senza causale in oggetto sia da conteggiare ai fini del tetto massimo di quattro in 24 mesi. Si tratta di un punto rilevante, perché se il numero di proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.