Per avere diritto al bonus di 600 euro di aprile, previsto dal decreto Rilancio, bisogna aver effettivamente utilizzato l’indennità di marzo: chi, pur avendo i requisiti, non inoltra la domanda per i 600 euro spettanti in marzo, non ha poi accesso all’indennità di aprile. Si tratta di un punto non chiarissimo d potrebbero arrivare interpretazioni più estensive da parte del legislatore o dall’INPS. Ma in base al testo di legge, ed alla effettiva procedura INPS, sembra questa la situazione. La proroga per aprile del bonus di marzo è contenuta nell’articolo 84 del decreto Rilancio, commi 1,4,5,7. Ogni singolo comma contiene la proroga per una specifica categoria di aventi diritto. La formulazione è sempre la stessa:
«ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità» prevista dal cura Italia, «la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020».
Dunque, il bonus aprile non spetta a chi ha i requisiti previsti per il bonus marzo, ma «ai soggetti già beneficiari» del bonus stesso. Una formulazione che, letteralmente, sembra riferirsi esclusivamente a chi ha ricevuto l’indennità e non alla platea che ne avrebbero comunque diritto. Anche perchè questo consente all’INPS di non dover effettuare istruttorie e liquidare i medesimi bonus già versati, in brevissimo tempo stavolta.
La proroga riguarda gli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto 18/2020, quindi Partite IVA e collaboratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, stagionali del turismo, operai agricoli a tempo determinato.
Il fatto che spetti solo a chi è stato già beneficiario del bonus marzo, e non a chi ha gli stessi requisiti precedentemente previsti, esclude per esempio chi, pur avendone diritto, non ha chiesto il bonus in marzo. Viceversa, il fatto che il meccanismo sia automatico, prevede il diritto al bonus anche a chi, eventualmente, in aprile non avesse più il requisito, ipotesi effettivamente remota, ma non del tutto escludibile. Se un lavoratore a partita IVA iscritto alla gestione separata, in aprile è stato assunto, e di conseguenza iscritto anche alla gestione dipendenti INPS, riceverà comunque il bonus.
A questa interpretazione sembra corrispondere la prassi dell’istituto previdenziale, che sta automaticamente versando il bonus a tutti coloro che lo hanno già preso in marzo. Proprio sulla base del fatto che la legge non prevede alcun requisito che non sia l’averne già beneficiato in marzo.
=> Bonus marzo 600 euro: domanda entro il 3 giugno
Lo stesso dl Rilancio prevede che, per non perdere il diritto al bonus di marzo, si debba presentare domanda entro il 3 giugno (15 giorni dall’entrata in vigore del dl Rilancio, quindi dal 19 maggio). Chi non presenta domanda entro questa data, quindi, perde non solo il bonus si marzo ma anche quello di aprile (pur non essendo esplicitato, ne consegue nella pratica).
Sarebbero effettivamente utili chiarimenti interpretativi che forniscano risposte a tutti i dubbi: con «soggetti già beneficiari» si intende che hanno effettivamente ottenuto il bonus oppure che ne avevano diritto? La mancata presentazione della domanda per il bonus di marzo entro il 3 giugno comporta anche la perdita del diritto al bonus di aprile? Oppure arriverà una procedura specifica per chiedere solo il bonus di aprile?