Per chiedere all’INPS il bonus marzo di 600 euro (indennità del dl Cura Italia per alcune tipologie di lavoratori come autonomi, Partite IVA, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e operai agricoli), il decreto Rilancio (articolo 84, comma 14, del dl 34/2020) ha introdotto una scadenza.
Prevede che tutti coloro con diritto al sussidio Covid-19 di marzo debbano presentare domanda entro il 3 giugno (ossia 15 giorni a partire dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio) utilizzando l’apposita procedura online dell’INPS, per la quale è necessario accedere con PIN semplificato.
Non solo: il dl Rilancio introduce un nuovo paletto per il diritto al bonus, perchè chi non rispetta questo termine perde il diritto all’indennità e quindi al rinnovo automatico per la mensilità di aprile introdotto dal decreto stesso (non è scritto esplicitamente nella legge ma è una conseguenza dei termini e della procedura che si è scelto di adottare per erogare la seconda mensilità del bonus).
E’ dunque una norma importante, perché il decreto Cura Italia, che ha introdotto queste indennità, non prevedeva alcuna scadenza per la presentazione delle domande. Il Dl rilancio, invece, impone un limite temporale massimo per la richiesta del bonus e ne prevede la proroga ma a determinate condizioni e non per tutti. Hanno infatti diritto al bonus di 600 euro in aprile i beneficiari di marzo appartenerti alle categorie sopra citate con l’eccezione degli operai agricoli, per i quali l’indennità di aprile scende a 500 euro.
Il bonus di aprile è automatico: i lavoratori che presentano validamente la domanda per il bonus di 600 euro di marzo, otterranno anche, senza presentare una seconda domanda, il bonus di aprile. La platea di potenziali beneficiari è rappresentata da coloro che hanno i requisiti previsti dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 18/2020.
- Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 27 dl 18/2020);
- lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa al 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 27 dl 18/2020);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con l’eccezione della gestione separata (articolo 28 dl 18/2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo scorso (articolo 29 Cura Italia);
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, dai quali deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione.