La proroga dei sussidi di disoccupazione NASpI e DIS-COLL prevista dal Decreto Rilancio è automatica e non richiede ulteriori domande da parte dell’interessato. Il beneficio, di cui all’articolo 92 del Decreto, dispone infatti il rinnovo automatico e senza soluzione di continuità (il trattamento prosegue senza interrompersi) per ulteriori due mesi ma solo per le prestazioni il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Diritto e decorrenza
La decorrenza del rinnovo NASpI (indennità mensile di disoccupazione per lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente) o DIS-COLL (trattamento di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata) corrisponde al giorno di scadenza. L’importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Incompatibilità
Il rinnovo scatta in automatico solo se il percettore del sussidio non sia diventato nel frattempo beneficiario di una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (per intenderci, una delle indennità da 600 del Cura Italia), né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del Decreto Rilancio. Questa incompatibilità vale soltanto per la proroga straordinaria, mentre in generale la fruizione del sussidio di disoccupazione è compatibile con le indennità del Cura Italia per emergenza COVID-19 (cfr.: Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020).