L’articolo 103 del decreto Rilancio ha disposto una procedura di emersione e regolarizzazione di rapporti irregolari (lavoro nero) in tre specifici settori di attività: agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico In pratica, è possibile regolarizzare braccianti, colf e badanti (anche stranieri) senza contratto. L’emersione o l’assunzione comporta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.
La procedura è valida sia per concludere un contratto di lavoro subordinato con stranieri presenti sul territorio nazionale sia per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. La sanatoria consente quindi agli etra-comunitari senza permesso di soggiorno di ottenerne uno per motivi di lavoro della durata di sei mesi.
Requisiti per stranieri
- Cittadini stranieri in Italia prima dell’8 marzo e che, alternativamente, siano stati fotosegnalati, identificati o in possesso di documentazione che ne attesti la presenza.
- Cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
Requisiti datori di lavoro
In caso di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui se nel suo nucleo familiare non ci sono altri soggetti, altrimenti la soglia minima di reddito è di 27.000 euro annui (si possono far valere anche i redditi di coniuge o parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi).
Domanda di emersione
Le domande di emersione delle attività di lavoro nero devono essere presentate dal primo giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità che saranno stabilite nei prossimi giorni da apposito decreto, da presentarsi presso l’INPS per lavoratori italiani o UE, sportello immigrazione (SUI) per stranieri senza permesso di soggiorno, Questura (per il rilascio dei permessi di soggiorno).
Le istanze devono essere precedute dal pagamento di un contributo forfettario che dovrebbe essere pari a 500 euro per ciascun lavoratore (a titolo retributivo e contributivo). Per i lavoratori con permesso di soggiorno temporaneo, il contributo è pari a 130 euro più i costi dell’istanza di rilascio (massimo 30 euro).