Con il rinnovo 2021 per tre mensilità del Reddito di Emergenza (REm) – misura straordinaria pensata per far fronte all’emergenza Coronavirus, quindi un indennizzo una tantum – ed il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza (RdC), entrambi inseriti nel Decreto Sostegni del Governo Draghi, è bene ricordare che i due sussidi hanno regole e durata diversi, ed inoltre non sono compatibili. Vediamo dunque quali sono le differenze tra le due indennità, entrambe destinate a chi è in difficoltà economica.
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REm e RdC incompatibilità e casi particolari
Il REm è stato introdotto dal Governo per sostenere in questo periodo di difficoltà estrema le famiglie bisognose che sono rimaste escluse da altri indennizzi e bonus previsti per far fronte all’emergenza Covid-19. Si tratta fondamentalmente di nuclei familiari composti da persone senza reddito e senza altro sostegno economico.
- Risultano esclusi dal REm i titolari di Reddito di Cittadinanza e di sussidi in genere, mentre sono ammessi i titolari di NASpI scaduta tra luglio 2020 e febbraio 2021 purché con reddito ISEE fino a 30mila euro (l’importo del sussidio corrisponderà a quello di una famiglia mono-componente).
- Nel nucleo familiare non ci devono neanche essere componenti che percepiscono o hanno percepito una delle nuove indennità di cui all’articolo 10 del decreto, ossia: indennità per stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo o dello sport.
- I beneficiari del REm non devono essere titolari di contratto subordinato (con esclusione del lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di collaborazione coordinata e continuativa, o pensione diretta e indiretta.
- L’indennità è cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o prestazioni analoghe.
RdC e REm: beneficiari 2021 a confronto
Il Reddito di Emergenza, rinnovato per tre mensilità (da marzo a maggio 2021) dal Decreto Sostegni, spetta alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- il richiedente deve avere la residenza in Italia;
- il reddito familiare a febbraio 2021 deve essere inferiore all’importo riconosciuto come REm, con soglia incrementata di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE, per le famiglie che vivono in affitto;
- ISEE inferiore a 15.000 euro;
- il patrimonio mobiliare familiare 2020 deve essere inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente successivo al primo entro un massimo complessivo di 20.000 euro (in caso di component con disabilità grave o non autosufficienza secondo i criteri ISEE, il valore massimo viene innalzato a 25.000 euro).
Il Reddito di Cittadinanza spetta invece ai disoccupati o coloro che hanno un lavoro saltuario e che possiedono un reddito ISEE inferiore a 9.360 euro l’anno, oltre che altri requisiti patrimoniali.
Per il solo 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del reddito familiare fino al limite massimo di 10mila euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata del rapporto di lavoro (ma fino ad un massimo di sei mesi).
Di norma, chi richiede il Reddito di Cittadinanza ed è abilitato al lavoro, deve sottoscrivere un Patto per il Lavoro, prendendo un impegno attivo ad accettare offerte congrue proposte dai Centri per l’Impiego, dopo un percorso di riqualificazione (se necessario). Se si rifiuta per tre volte il lavoro offerto si perde il diritto al sussidio.
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RdC e REm: durata a confronto
La durata del rinnovo REm, erogato una tantum, è di tre mesi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2021 tramite modello e modalità che devono essere stabilite dall’Istituto di previdenza. Il RdC è invece una misura strutturale ed è fruibile per 18 mensilità rinnovabili se sussistono i requisiti, viene erogato tramite tessera elettronica, integra il reddito familiare e consente di coprire spese primarie, prevedendo bonus in casi particolari.
=> RdC: regole e istruzioni caso per caso
RdC e REm: importi a confronto
Il valore di base del Reddito di Emergenza è 400 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE che assegna un valore a ogni composizione familiare, fino ad un massimo di 800 euro a nucleo familiare, che sale ad 840 euro in caso di presenza di un componente in condizioni di disabilità grave.
Per i nuclei familiari che hanno la residenza in una casa in affitto, “fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE”.
Come dicevamo, le quote di REm sono riconosciute, indipendentemente dai requisiti e ferma restando l’incompatibilità con il RdC – e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente – ai soggetti con ISEE fino a 30mila euro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL.
L’importo standard edl RdC è di 780 euro a persona, ma chi ha una casa di proprietà non ha diritto all’intero importo ma a questa viene detratta una quota definita “affitto imputato”, che ammonta a 380 euro.