L’articolo 128 del Decreto Rilancio tutela il bonus Renzi di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir) e il trattamento integrativo di 100 euro dal primo luglio dovuto al taglio del cuneo fiscale dei dipendenti (articolo 1, Dl 3/2020) , così da preservare l’atteso aumento in busta paga anche per i lavoratori che, pur in possesso dei requisiti di reddito, al momento risultassero incapienti a causa dell’emergenza sanitaria.
Il datore di lavoro, in pratica, deve riconoscere il credito fiscale (detrazione IRPEF sul reddito da lavoro dipendente) anche per il periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel Dl 18/2020 (le varie formule di cassa integrazione), tenendo tuttavia a riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza Covid-19. Quindi, anche per chi si trova in cig, si deve considerare quella che sarebbe stata la retribuzione spettante in situazione normale.
Il bonus non percepito subito sarà fruito con la prima retribuzione utile e, comunque, entro la scadenza per le consuete operazioni di conguaglio.