Non c’è solo il blocco dei licenziamenti prolungato per cinque mesi come misura di tutela del lavoro nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus: il decreto Rilancio contiene anche una misura in base alla quale le Regioni o le Camere di commercio possono offrire sovvenzioni dirette alle imprese per mantenere i posti di lavoro, pagando fino all’80% dello stipendio per un anno.
In realtà, non sono chiarissime le procedure per utilizzare questo beneficio, che comunque è previsto dall’articolo 60 del dl 34/2020 (consulta il testo del decreto Rilancio . La norma prevede aiuti che coprono i costi salariali, comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese e dei datori di lavoro autonomi, destinati ad evitare i licenziamenti durante la crisi Coronavirus.
La Regione o l’ente locale versa la sovvenzione per il pagamento dei salari dei dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività dovuta alla pandemia COVID-19. La somma può arrivare all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario, per un periodo non superiore a 12 mesi.
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La condizione fondamentale che l’azienda deve rispettare è che il personale beneficiario continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. Importante: l’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al primo febbraio 2020. I 12 mesi possono decorrere dal momento in cui viene presentata la domanda, oppure dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore.
Gli enti pubblici sovvenzionatori sono: Regioni, Provincie autonome (anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni), gli altri enti territoriali, le Camere di commercio. Utilizzano le risorse previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, prevedendo aiuti concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dal Coronavirus.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non è e non può in alcun caso consistere in un trattamento di integrazione salariale (cassa integrazione) con causale Covid 19. Si tratta di una misura diversa, che però può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purchè questo non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. C’è anche compatibilità con i differimenti delle imposte e del pagamento dei contributi previdenziali.
Non ci sono nella norma altre precisazioni relative alle procedure, che evidentemente saranno messe a punto dalle singole Regioni o dagli enti locali che vorranno aderire.