Altre 9 settimane di cassa integrazione Covid-19 con le ultime 4 utilizzabili da settembre, assegni familiari ANF anche per FIS e assegno ordinario, anticipo aziendale del trattamento anche per la cig in deroga con causale Coronavirus: sono le novità del Decreto Rilancio approvato dal Governo il 13 maggio con le misure economiche e fiscali di sostegno nella fase 2.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’ammortizzatore sociale, prorogato per tutte le categorie già precedentemente coperte (cig ordinario, assegno pagato dai fondi bilaterali, cig di deroga, operai agricoli).
Cassa integrazione ordinaria
Alle 9 settimane di cassa integrazione già concesse ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica periodi successivi al 23 febbraio, ne vengono aggiunte altre 9.
- Le ulteriori prime 5 settimane possono essere chieste solo da chi ha già terminato le 9 previste dal Cura Italia, sempre fruibili entro il 31 agosto. In pratica, i datori di lavoro hanno 14 settimane di cigo da utilizzare dal 23 febbraio ed entro il 30 agosto.
- Le ulteriori ultime 4 settimane vanno utilizzate dal primo settembre e fino al 31 ottobre (non sono condizionate all’obbligo di aver già utilizzato altri periodi di cigo con causale Coronavirus). Fanno eccezione i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi: possono utilizzarle anche prima di settembre.
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Vengono poi velocizzate le procedure per la cigo, che il datore di lavoro deve chiedere entro la fine del mese successivo a quello della sospensione di attività (non più entro il quarto mese successivo) con l’obiettivo di anticipare la liquidazione della prestazione. Restano le altre semplificazioni previste relative alla procedura sindacale.
Assegno ordinario
Stesse regole sulle 18 settimane complessive ma con la novità che per l’assegno ordinario adesso vengono riconosciuti anche gli assegni al nucleo familiare finora esclusi (contrariamente ai beneficiari della cig ordinaria). Oltre alla velocizzazione delle procedure, viene introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Cassa integrazione in deroga
Sono previste le 9 settimane in più con le stesse regole sopra esposte ma con ulteriori due novità:
- la possibilità per i datori di lavoro di anticipare il trattamento finora pagato dall’INPS, con una procedura che passava attraverso le Regioni.
- gestione delle procedure da parte dell’INPS, anche nel caso di pagamento da parte dell’istituto previdenziale.
Sono entrambe misure che hanno l’obiettivo di velocizzare le procedure, in considerazione delle lentezze che stanno caratterizzando il pagamento dei trattamenti in corso.
Operai agricoli
Ci sono 120 giorni di cassa integrazione (4 mesi), aggiuntivi rispetto ai tetti normalmente previsti per il Cisoa (fondo integrazione salariale operai agricoli), dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Cassa integrazione straordinaria
Le 9 settimane in più sono utilizzabili anche dalle imprese che erano già in cig straordinaria e che possono trasformare l’assegno in cig ordinaria. Vale la medesima modulazione sopra riportata relativa al 5+4.