L’articolo 87 del Decreto Rilancio introduce il tanto atteso Reddito di emergenza (Rem) a partire dal mese di maggio 2020, come strumento di sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19. Ai fini dell’erogazione del sussidio è autorizzato un determinato limite di spesa, che per il 2020 è pari a 954,6 milioni di euro (Fondo per il Reddito di emergenza), superato il quale non sarà possibile stanziare ulteriori fondi per l’anno in corso.
Il Rem – riconosciuto a soggetti con residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio – non è compatibile con le indennità Covid previste dal Cura Italia, né con il Reddito di Cittadinanza o misure analoghe, né con eventuali pensioni dirette e indirette percepite da membri del nucleo familiare, ad eccezione del trattamento di invalidità. Oltre a tali casi, sono esclusi dal beneficio i soggetti che si trovano in stato detentivo o che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza e altre strutture residenziali a carico dello Stato o di amministrazione pubblica.
Requisiti di reddito per il Rem
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti.
- Reddito familiare, nel mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, inferiore all’importo del sussidio spettante.
- Patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, soglia accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro (il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.
- ISEE inferiore ad 15mila euro.
- Rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda non superiore al sussidio spettante.
A quanto ammonta il Rem
La prestazione è erogata dall’INPS, in due tranche ciascuna pari a ad un minimo di 400 euro, per complessivi 800 euro., che possono aumentare in base a specifici fattori.
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Come si richiede il Rem
Le domande per il Rem devono essere presentate entro giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta, da inoltrare utilizzando apposito modello di domanda con le modalità che saranno indicate dall’Istituto. Le richieste possono essere presentate anche tramite CAF e patronati.