Contributi contrattuali e conguagli cig senza sospensione

di Anna Fabi

13 Maggio 2020 15:58

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Circolare INPS spiega le regola per la sospensione dei contributi obbligatori per aprile e maggio: si pagano solo quelli contrattuali e i conguagli cig.

La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali previste da diverse norme anti-Covid 19 non riguarda eventuali contributi che l’impresa versa in adempimento di norme previste da specifici contratti nazionali applicati, né il conguaglio della cassa integrazione nei casi in cui viene anticipata. Tutte le regole e le relative istruzioni Uniemens, sono contenute nel Messaggio INPS 1946/2020, che integra le precedenti disposizioni sulle sospensioni contributive previste dai decreti 9/2020, 18/2020 (Cura Italia) e 23/2020 (Liquidità imprese). La circolare riguarda in particolare le regole sul versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa.

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Anche per i contributi contrattuali (che non sono sospesi), le aziende utilizzano le dichiarazioni contributive Uniemens. In particolare, ogni azienda indica nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice riferito al CCNL applicato (allo stato, sono censiti 61 codici) e valorizza il relativo elemento <ImportoContributo> indicando l’importo complessivo dei contributi contrattuali da versare nel mese. Sulla base di queste informazioni l’Istituto, accertato l’avvenuto versamento, provvede al trasferimento delle somme ai destinatari individuati dai vari CCNL.

In questo periodo di emergenza Coronavirus, possono sorgere una serie di dubbi applicativi, in considerazione del fatto che le imprese da una parte versano i contributi contrattuali, dall’altra hanno la sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali prevista dal dl Liquidità (per le mensilità di aprile e maggio). E possono avere dipendenti in cassa integrazione a cui anticipano il trattamento, successivamente rimborsato dall’INPS.

Casistiche

Il messaggio INPS presenta tre esempi di compilazione della denuncia aziendale che, nell’attuale contesto normativo ed economico, assumono una loro tipizzazione.

Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali

L’azienda non è tenuta ad effettuare versamenti contributivi sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali. Nella compilazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali. Esempio:

  • contributi dovuti: 10mila euro (<TotaleADebito>),
  • contributi sospesi: 10mila euro (<SommeACredito> con riferimento ai codici di sospensione),
  • contributi contrattuali: 100 euro (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei contributi contrattuali),
  • versamento F24: 100 euro,
  • somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 100 euro.

Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali

Anche qui il versamenti dei contributi INPS è sospeso per via delle norme anti-Covid, mentre l’azienda dovrà fare il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell’INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) e versare i contributi contrattuali. Nella compilazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa, riporterà un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Se l’importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non risultano obblighi di versamento. Esempio:

  • contributi dovuti: 10mila euro,
  • contributi sospesi: 10mila euro,
  • conguaglio per anticipazioni cig datore di lavoro c/o INPS: 2mila euro,
  • contributi contrattuali: 100 euro,
  • versamento F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell’azienda, pari a 1900 euro (somme a conguaglio – contributi contrattuali),
  • somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 100 euro.

Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi

Restano sospesi i contributi obbligatori, e anche il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi. Nella dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo. Nell’elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nell’Uniemens in cui si riprendono gli obblighi contributivi, l’azienda continua a valorizzare, nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell’elemento <ImportoContributo> l’importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi. Esempio:

Competenza Marzo e aprile 2020. Per ciascuno dei due mesi:

  • contributi dovuti: 10mila euro,
  • contributi sospesi: 10mila euro,
  • contributi contrattuali: 0 (valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>),
  • versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero,
  • somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 0.

Competenza Maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva):

  • contributi dovuti: 10mila euro,
  • contributi sospesi: 0,
  • contributi contrattuali: 300 euro (100 euro per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con valorizzazione dell’elemento <CodAssociazione>),
  • versamento F24: 10mila 300 euro,
  • somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: 300 euro.