Confermando quando già previsto dai precedenti documenti di prassi in materia, l’INPS ha confermato che se durante la sospensione del lavoro insorge la malattia, il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) prevale comunque.
Il chiarimento è stato fornito con il nuovo il messaggio 30 aprile 2020, n. 1822, con tutte le casistiche per la corretta definizione del rapporto tra trattamenti di integrazione salariale e indennità di malattia.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
La circolare chiarisce anche il caso in cui la malattia preceda l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Nel qual caso rileva anche la fattispecie della cassa a zero ore o di quella con sola riduzione dell’orario. Nel primo caso prevale la cassa, nel secondo la malattia.
Se lo stato di malattia precedente la sospensione dell’attività si possono verificare due casi.
- Se tutto il personale dell’ufficio, reparto o squadra sospende sospeso l’attività, il lavoratore in malattia entra in CIG dalla data di inizio per tutti;
- Se la cassa non riguarda tutto il reparto, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In linea generale, le medesime regole per la Cassa Integrazione Salariale Ordinaria si applicano alla CIG in Deroga.
Si confermano, parimenti, i precedenti documenti di prassi sulla regolamentazione delle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con particolare riferimento all’assegno ordinario.
I rapporti di prevalenza fra integrazione e indennità si applicano anche alle domande di integrazione salariale con causale COVID-19.