Il congedo parentale straordinario per l’emergenza Coronavirus ha la precedenza sulla cassa integrazione, nel senso che il lavoratore può scegliere di utilizzarlo invece dell’ammortizzatore sociale: per esempio, se un’impresa decide di metterlo in Cig, anche a zero ore, il dipendente può prima utilizzare l’intero congedo straordinario e solo dopo (eventualmente) andare in cig.
Il congedo Covid 19 è anche compatibile con la sospensione dell’attività prevista dalle norme sul lockdown per contenimento del Coronavirus. Quindi, lo possono per esempio chiedere i negozianti (autonomi inscritti alla gestione commercianti INPS) che hanno temporaneamente chiuso, e possono cumularlo con l’indennizzo di 600 euro.
Lo specifica l’INPS, in un documento di prassi (messaggio 1621/2020) che fornisce tutti i chiarimenti sulla compatibilità dell congedo straordinario Covid 19 con altri strumenti di sostegno al reddito.
=> Congedi straordinari Coronavirus al via: la guida INPS
Beneficiari Congedo Covid-19
Il congedo parentale straordinario, previsto dall’articolo 23 del dl 18/2020 (il Cura Italia), è riconosciuto a lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (come i parasubordinati), o agli autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli fino a 12 anni, a partire dallo scorso 5 marzo, in considerazione della chiusura delle scuole prevista per l’emergenza Coronavirus.
L’istituto di previdenza, fra l’altro, ha recentemente precisato che le domande si possono presentare con riferimento a congedi fino al 3 maggio (che a legislazione vigente è il termine del lockdown). In realtà, con ogni probabilità le scuole non apriranno fino al prossimo settembre, di conseguenza verrà estesa anche la possibilità di chiedere il congedo, ma per ora il termine resta questa.
Il congedo Covid 19 può durare al massimo 15 giorni per nucleo familiare, divisibili fra i due genitori, retribuito al 50%. Nel messaggio 1621/2020, l’istituto previdenziale precisa che
il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19.
Si tratta, quindi, di una scelta del lavoratore. I due trattamenti, spiega ancora l’INPS hanno «diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico». E non sono fra loro cumulabili: il genitore può quindi decidere di utilizzare i permessi Covid invece dell’ammortizzatore sociale (facendo eventualmente partire quest’ultimo dopo aver esaurito il congedo, ma non si sommare le due cose).
Ricordiamo che la legge prevede anche l’incompatibilità di questo strumento con l’eventuale percezione di ammortizzatori sociali da parte dell’altro genitore.
Incompatibilità congedo COVID e ammortizzatori
In base al comma 4 dell’articolo 23 del Cura Italia, nel nucleo familiare non può essere «altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore». L’incompatibilità, specifica l’INPS, opera «limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata».
Nel caso in cui invece uno dei due genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa ad orario ridotto, l’altro genitore può chiedere il congedo COVID-19. Questa regola vale per la cassa integrazione e per tutti gli altri ammortizzatori sociali. In pratica:
la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
In base allo stesso principio, i genitori, che come detto hanno in tutto 15 giorni da fruire alternativamente, non possono stare entrambi a casa lo stesso giorno. In presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, spiega l’INPS, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.
Tutti gli altri casi di incompatibilità:
- Bonus baby-sitting: nel caso di domanda, nessuno dei genitori può chiedere il congedo parentale straordinario, e viceversa.
- Congedo parentale ordinario: se uno dei genitori è in congedo ordinario, l’altro non può chiedere, negli stessi giorni e per lo stesso figlio, il congedo COVID-19. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
- Allattamento: non si può utilizzare il congedo COVID-19 negli stessi giorni e per lo stesso figlio in cui l’altro genitore è a casa per riposo giornaliero previsto dagli articoli 39 e 40 del Dlgs 151/2001 (allattamento).
- Cessazione attività lavorativa: se uno dei due genitori non lavora l’altro non può chiedere il permesso. Attenzione: se la cessazione avviene mentre il lavoratore sta utilizzando un periodo di congedo Covid 19, quest’ultimo si interrompe e le giornate successive non vengono computate né indennizzate. Questo vale anche se la cessazione dell’attività lavorativa riguarda l’altro genitore.
Compatibilità congedo COVID e ammortizzatori
Ci sono una serie di casi in cui c’è compatibilità. Può essere richiesto il congedo parentale straordinario per Coronavirus se l’altro genitore è in:
- malattia,
- ferie,
- maternità (o paternità) per altro figlio (nel caso di iscritti alla gestione separata o autonomi, solo se il genitore coperto dall’indennizzo di maternità o paternità per l’altro figlio sta prestando l’attività lavorativa),
- smart working,
- aspettativa non retribuita,
- part time o lavoro intermittente.
Importante: i lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l’attività a causa delle norme sull’emergenza Coronavirus (ad esempio, i negozi non compresi fra i codici ATECO ammessi), possono chiedere il congedo COVID 19. In questo caso, spiega l’INPS, c’è una sospensione dell’attività lavorativa, e non una cessazione dell’attività, di conseguenza non c’è incompatibilità.
Il congedo può essere sommato all’indennità di 600 euro previsti per Partite IVA, autonomi e le altre categorie di aventi diritto previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia. Questo vale sia nel caso in cui a percepire il bonus di 600 euro sia il genitore richiedente sia per l’altro genitore. Quindi, per fare un esempio, un commerciante che chiude un negozio nel rispetto del lockdown, può chiedere sia l’indennizzo di 600 euro sia il congedo COVID 19.