Le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa individuata a inizio marzo possono applicare la cassa integrazione ordinaria con causale Coronavirus per 13 settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo è pari a nove settimane: è una delle precisazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro con le prime indicazioni interpretative e operative per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Online anche specifiche FAQ (risposte alle domande più frequenti) che contengono ulteriori chiarimenti.
La circolare 8/2020 fornisce le indicazioni relative a cassa integrazione ordinaria, cig per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, e cassa integrazione in deroga. Fornisce un quadro armonizzato di tutte le regole contenute nel decreto 9/2020, con le prime misure per la zona rossa (10 comuni lombardi e un comune del Veneto) e nel 18/2020 (il Cura Italia), che ha esteso gli ammortizzatori all’intero territorio nazionale dopo il lockdown.
Cig zona rossa: 13 settimane
Come detto, i datori di lavoro per i quali il decreto 9/2020 (articolo 13) aveva già previsto la cig, con causale “emergenza Covid 19“, possono sommare le 4 settimane originariamente previste alle 9 aggiunte dal dl 18/2020, applicando quindi un totale di 13 settimane, utilizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Tutte le altre imprese che accedono a cig ordinaria e assegno ordinario in base all’articolo 19 del dl 18/2020 hanno invece a disposizione 9 settimane di cig, decorrenti sempre dal 23 febbraio alla fine di agosto 2020.
Da Cigs a Cig
In tutti i casi, l’ammortizzatore sociale è concesso con una serie di semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria in relazione a procedure sindacali e presentazione delle domande. E’ sempre prevista la possibilità di scegliere il pagamento diretto da parte dell’INPS. Le modalità di presentazione delle domande sono dettagliate nelle circolari 38/2020 e 47/2020 dell’INPS.
=> Come fare domanda di CIGO: online istruzioni INPS
Per quanto riguarda le aziende che avevano già in corso trattamenti di cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19-sospensione CIGS”: hanno diritto a 13 settimane i datori di lavoro che erano già nella prima zona rossa, a 9 settimane tutti gli altri. Le indicazioni operative sono sempre contenute nelle circolari INPS 38/2020 e 47/2020.
Ci sono procedure specifiche da seguire per ottenere la sospensione della cig straordinaria in corso (sostituita dalla cig ordinaria per Coronavirus). La regola generale è la seguente: la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria a totale copertura dell’orario di lavoro.
Il ministero adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la sua ripresa con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS. Quindi, nella domanda il datore di lavoro inserisce la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS, le settimane di CIGO con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS.
Cassa in deroga
La cig in deroga (articolo 22 del Cura Italia) si rivolge ai datori di lavoro del settore privato non coperti dalle tutele previste dalla legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario, inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono utilizzare alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale”. Le istruzioni per le domande sono contenute nella circolare INPS 47/2020.
Questi trattamenti devono essere autorizzati dalle Regioni (o Province autonome) in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, se gli stabilimenti o gli uffici interessati si trovano in più di cinque regioni la domanda si presenta direttamente al Ministero del Lavoro. Non è necessario l’accordo sindacale per le imprese fino a cinque dipendenti. Causale specifica “COVID – 19 Deroga“, pagamento sempre diretto da parte dell’INPS.
Sia la cigo ordinaria sia la cig in deroga si possono applicare ai lavoratori che erano già assunti al 17 marzo 2020.
Nelle FAQ del Ministero c’è una precisazione importante per i tirocinanti: se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.