Durante l’emergenza Covid-19, restano sospesi i termini per la segnalazione delle variazioni al nucleo familiare o al reddito dei titolari di Reddito o Pensione di Cittadinanza, che quindi continuano a percepire il sussidio anche senza aver inviato l’eventuale comunicazione di variazione reddituale o familiare.
La sospensione di queste scadenze è segnalata dall’INPS con Messaggio n. 1608. Il riferimento normativo è l’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), in base al quale:
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Come si legge nel messaggio INPS, per quanto concerne il nucleo familiare dei titolari di RdC o PdC:
qualora la variazione intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa. Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Fanno eccezione i casi di nascite e decessi, e tutti gli altri casi in cui è previsto come ulteriore adempimento la presentazione di una nuova domanda (la prestazione decade dal mese successivo a quello di presentazione ISEE aggiornato).
Per quanto riguarda le variazioni di lavoro:
l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.
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Per le sole attività di lavoro autonomo avviate nel primo trimestre 2020, la comunicazione dei redditi a consuntivo decorrerà dal termine del periodo di sospensione, fatte salve eventuali proroghe.
Per i patrimoni (immobiliare, beni durevoli, mobiliare) il termine di comunicazione dei 15 giorni successivi alla variazione è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020.
Se le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, la scadenza dei 15 giorni riprenderà a decorrere dalla fine della sospensione, salvo ulteriori proroghe.
Il Messaggio INPS riporta anche le istruzioni per i percettori del ReI (Reddito di Inclusione), per i quali sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti relativi all’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa e quello di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Se le variazioni sono intervenute prima del 23 febbraio, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione.