Il Decreto Legge 17/03/2020 numero 18, cd. Cura Italia, contiene misure e disposizioni orientate a permettere la ripresa dell’economia italiana afflitta dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus. In esso sono altresì contenute importanti misure che interessano il settore della ristorazione.
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Cassa integrazione nella ristorazione
L’art.19, sulle “norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, prevede l’accesso per le imprese alla cassa integrazione ordinaria per emergenza COVID-19 dal 23 febbraio fino a nove settimane di copertura.
Le aziende sono esentate:
- dalla comunicazione preventiva ai sindacati su cause, entità, durata prevedibile e numero di lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
- dall’obbligo di invio della pratica INPS entro 15 giorni dalla sospensione dell’attività, che può essere inviata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione;
- dal contributo per l’utilizzo della cassa.
Questo periodo di cassa integrazione a causa dell’emergenza COVID-19 non farà cumulo per quanto concerne un futuro accesso alla cassa.
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Gli articoli 20 e 21, rispettivamente, sul “trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” e sul “trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso” dispongono che le aziende che hanno già avuto accesso agli ammortizzatori sociali prima dell’entrata in vigore del Decreto possano comunque accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia.
L’art. 22 del decreto sulle “nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” offre la possibilità alle aziende operanti in settori per i quali non è prevista la cassa integrazione ordinaria, tra cui rientra anche il settore della ristorazione, di poter usufruire della cassa integrazione in deroga, previo accordo con le organizzazioni sindacali (non richiesto per le attività con dipendenti da 1 a 5), fino ad un massimo di 9 settimane, utilizzabili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. Non è richiesto alcun tipo di anzianità lavorativa.
La richiesta va inoltrata alle Regioni o Province autonome competenti territorialmente, le quali trasmetteranno il decreto di accettazione all’INPS che erogherà il trattamento ai lavoratori.
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Decreto Cura Italia: misure per la ristorazione
Tra le altre agevolazioni del Cura Italia per il settore della ristorazione, l’art. 61, lettera e), comma 2, che per i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub sospende tutti i pagamenti relativi a ritenute, contributi e IVA dal 3 marzo al 30 aprile. I pagamenti da effettuare con F24 di marzo ed aprile slittano quindi al 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio, senza sanzioni.
L’articolo 64 riconosce a commercianti e ristoratori un credito di imposta:
- nella misura del 50% della spesa per interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad n massimo di 20.000 euro
- del 60% del canone di locazione dovuto per il mese di marzo, indipendentemente dal fatto che sia stato già pagato o meno, per le attività svolte in locali commerciali in affitto (categoria C01).
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L’art. 67 sospende poi fino al 31 maggio tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento da parte degli enti impositori. Il comma 4 allunga di due anni i termini per i controlli fiscali relativi all’esercizio 2015, scadenti quindi non più il 31/12/2020, ma il 31/12/2022.
L’art. 68 sospende anche i pagamenti delle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione.
L’Art.46, sulla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti, prevede che vengano sospesi tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni successivi alla stessa e vengano validati quelli effettuati dal 23 febbraio 2020.