Lo stesso decreto legge n.9 ha previsto la casa integrazione in deroga per le aziende di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna senza altri ammortizzatori sociali, per la durata della sospensione e sempre limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo sono state poi emanate ulteriori disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale, recepite dall’INPS con la circolare n. 47 del 12 marzo. In particolare, l’estensione dell’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” ai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano più di 5 dipendenti.
Ne deriva che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano fino a 15 dipendenti erano privi di tutela.
Nel frattempo, in alcune Regioni molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti avevano presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga. Pertanto, tali datori di lavoro potranno quindi accedere anche alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ma esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.