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Rimborso retta asilo e Bonus cumulabili

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 3 Aprile 2020
Aggiornato 20 Gennaio 2023 15:18

L'INPS conferma la cumulabilità tra il bonus asilo nido 2020 ed i servizi di baby-sitting COVID-19, con il diritto al rimborso della retta per le mensilità di attività sospesa.

Il bonus asilo nido 2020 spetta anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia  causati dell’emergenza COVID-19. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio 1° aprile 2020, n. 1447.

Di fatto, l’erogazione del bonus è legato all’effettivo pagamento della retta (i cui giustificativi di spesa si allegano alla domanda – telematica i via App INPS mobile – da trasmettersi entro la fine del mese di riferimento o entro il 1° aprile dell’anno successivo). Non è invece richiesta la documentazione che comprovi la frequenza (si pensi anche ai casi di malattia).

=> Bonus nido anche su INPS Mobile

Resta comunque possibile effettuare la variazione dei mesi richiesti utilizzando l’apposita funzionalità, seguendo il percorso: variazioni domanda/invia richiesta > motivo richiesta variazione > sostituzione mensilità richieste (cfr. messaggio INPS n. 3007/2019).

Cumulabilità bonus

Nei casi di fruizione del bonus asilo nido, inoltre, l’INPS prevede la piena compatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in alternativa alla fruizione del congedo parentale COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus baby-sitting. Il bonus asilo nido 2020 è quindi cumulabile con il bonus baby-sitting COVID-19.

Rimborso retta

Allo stesso tempo, si ha diritto al rimborso della retta per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia.

Il bonus baby-sitting è  infatti erogato mediante Libretto Famiglia e serve a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di sospensione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020. In base a quanto scrive l’INPS, dunque:

Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.